Cassazione Civile, Ordinanza n. 20770/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro un atto di compravendita con cui un debitore aveva ceduto alla sorella la nuda proprietà di un immobile, riservandosi l'usufrutto. La creditrice assumeva che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale e chiede dichiararsi l'inefficacia dell'atto. I convenuti contestavano l'esistenza dell'eventus damni e della scientia damni, deducendo la congruità del prezzo e la capienza del patrimonio residuo, nonché la pendenza di una procedura di sovraindebitamento. Nel corso del giudizio interveniva il liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che proseguiva l'azione revocatoria nell'interesse della massa. Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda dell'originaria creditrice per sopravvenuto subentro del liquidatore e accoglieva la revocatoria proposta dalla procedura; la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità del procedimento per omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e art. 14 quinquies l. 3/2012; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito erroneo riparto dell'onere probatorio in capo al liquidatore subentrante, in analogia con il curatore fallimentare; 3) motivazione illogica e violazione dell'art. 2901 c.c. per mancata considerazione della residua consistenza patrimoniale del debitore ai fini dell'eventus damni; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto provata la partecipatio fraudis dell'acquirente; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, per la condanna anche verso l'originaria attrice nonostante la ritenuta improcedibilità della sua domanda.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi perché, nelle more, i ricorrenti avevano depositato atto di rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha aggiunto che, trattandosi di rinuncia successiva alla richiesta di decisione dopo proposta di definizione accelerata, non opera il regime di cui all'art. 380-bis c.p.c. sulle spese; pertanto non ha disposto sulle spese di lite, poiché la procedura di liquidazione giudiziale e la creditrice erano rimaste intimate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua applicazione solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato come titolo dell'ordinanza sulla cui base la creditrice affermava il proprio credito.
art. 2901 c.c.
Norma invocata per l'azione revocatoria ordinaria; i giudici di merito ne hanno ritenuto integrati i presupposti.
art. 295 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di sospensione del giudizio, ma la doglianza non è stata scrutinata per intervenuta rinuncia.
art. 14 quinquies l. 3/2012
Richiamato per affermare che la pendenza della procedura di sovraindebitamento preclude solo azioni esecutive e cautelari, non l'azione revocatoria.
art. 14 decies l. 3/2012
Interpretato nel senso che il liquidatore autorizzato esercita e prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli ai creditori.
art. 66 legge fallimentare
Richiamato in via comparativa dai ricorrenti; la Corte d'appello ha escluso che gli oneri probatori previsti per l'azione del curatore fossero automaticamente estensibili al caso di specie.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova nei giudizi revocatori e alla doglianza sul preteso mancato assolvimento da parte del liquidatore.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione al ricorso a presunzioni semplici per inferire la conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare la congruità degli indizi valorizzati ai fini della partecipatio fraudis.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per contestare la condanna alle spese in favore dell'originaria creditrice.
art. 380-bis c.p.c.
Citato nella proposta di definizione accelerata; la Corte ha precisato che, in caso di rinuncia successiva alla richiesta di decisione, non si applica il regime di spese previsto dalla norma.
art. 391 c.p.c.
Interpretato nel senso che il secondo comma preclude l'applicazione del regime di cui all'art. 380-bis c.p.c. quando intervenga rinuncia dopo la richiesta di decisione.
art. 360-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione sopravvenuta dopo la richiesta di decisione determina comunque l'estinzione del giudizio, rendendo superfluo l'esame dei motivi.
- Quando interviene rinuncia successiva alla richiesta di decisione a seguito di proposta di definizione accelerata, non si applica il regime speciale delle spese previsto per tale modulo camerale.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere esteso oltre i casi tipici previsti dalla legge: in particolare, non opera in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Nell'azione revocatoria promossa o proseguita dal liquidatore della procedura di sovraindebitamento, la legittimazione del creditore originario può venir meno per effetto del subentro del liquidatore autorizzato.
- Ai fini dell'eventus damni ex art. 2901 c.c., il giudizio sulla sufficienza del patrimonio residuo deve tenere conto della concreta agevole aggredibilità e del valore di realizzo in sede esecutiva, non del solo valore commerciale astratto dei beni residui.
- La partecipatio fraudis del terzo acquirente può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui il rapporto di stretta parentela, la convivenza o prossimità abitativa, la tempistica dell'atto rispetto alle procedure esecutive e la struttura dell'operazione dispositiva.
- Nel contesto di una domanda revocatoria già incardinata, il subentro del liquidatore nella posizione processuale del creditore può consentire la prosecuzione dell'azione nell'interesse della massa senza che ciò implichi automaticamente l'applicazione integrale dei criteri probatori propri dell'azione promossa ab origine dal curatore fallimentare.
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