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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39255/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore/terzo interessato)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata avente ad oggetto azioni pignorate di una società consortile in liquidazione e da una successiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Jesi. Il Tribunale di Ancona aveva poi pronunciato su una domanda di revocazione della precedente decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, deducendo complessivamente: la mancata astensione del giudice che aveva deciso nel merito pur avendo già provveduto sull'istanza di sospensione dell'esecuzione; l'impossibilità di comprendere quali specifici motivi di opposizione formale fossero stati accolti; ulteriori questioni connesse a tale opposizione. Le controparti hanno resistito con controricorso; una di esse ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita appellabilità della sentenza, eccezione disattesa dalla Corte, che ha richiamato l'art. 403, secondo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserita appellabilità della sentenza impugnata. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché il ricorrente non aveva ricostruito in modo chiaro e completo la vicenda processuale, come richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., e aveva richiamato atti e documenti senza riprodurli né indicarli in modo puntuale, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha ritenuto inoltre che la confusa esposizione impedisse anche di verificare l'effettiva deduzione di vizi revocatori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, ha applicato una condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore di ciascuna parte resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 403, comma 2, c.p.c.

    viene richiamato per escludere l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserita appellabilità della sentenza impugnata

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    impone al ricorrente di esporre in modo chiaro e completo la vicenda processuale e sostanziale, senza costringere la Corte a ricostruirla da altre fonti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede che gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda siano riprodotti o puntualmente localizzati nel fascicolo, pena l'inammissibilità delle censure

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la plateale inammissibilità del ricorso è considerata indice di abuso dello strumento processuale e fonda la condanna per responsabilità processuale aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'atto dovuto circa la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e completa della vicenda sostanziale e processuale, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione autonoma della controversia.
  • Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la collocazione e l'acquisizione nel fascicolo.
  • La violazione degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso può determinare l'inammissibilità anche quando le doglianze riguardino vizi processuali o revocatori, se la trama processuale non è intellegibile.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso può essere valutata come abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata.
  • In tema di impugnazioni, la questione della proponibilità dell'appello o del ricorso va verificata alla luce della disciplina speciale applicabile al tipo di decisione resa, senza automatismi

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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