Sentenza n. 3493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01701/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Cesate di approvazione della Variante generale al P.G.T.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 1701/2025, che aveva accolto il ricorso di due consiglieri comunali di minoranza e dichiarato improcedibile quello di un terzo consigliere, annullando la deliberazione consiliare di approvazione della Variante generale al P.G.T. I ricorrenti di primo grado avevano dedotto: la violazione dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale, perché un emendamento alle controdeduzioni relative a un’osservazione urbanistica era stato presentato oralmente nel corso della seduta, senza preventiva trasmissione scritta; la violazione delle regole di partecipazione al procedimento urbanistico e l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità delle osservazioni presentate da uno dei consiglieri; nonché difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà in relazione all’accoglimento dell’osservazione n. 14, che aveva comportato un significativo incremento della capacità edificatoria di un ambito di trasformazione produttivo. Il Comune e l’opponente di terzo hanno contestato, in via preliminare, la ricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che i consiglieri avessero avuto piena conoscenza della lesività dell’atto già durante la seduta consiliare del 29 febbraio 2024, quando avevano abbandonato l’aula dopo aver appreso dell’emendamento, e che il ricorso notificato il 30 maggio 2024 fosse quindi tardivo. In subordine, hanno dedotto la tardività anche considerando come dies a quo la pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio il 7 marzo 2024, con o senza il periodo di vacatio di quindici giorni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune e il primo motivo dell’opposizione di terzo, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto tardiva l’impugnazione. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne rendono riconoscibile la lesività. Nel caso concreto, i consiglieri erano presenti alla seduta consiliare, avevano potuto discutere dell’emendamento alle controdeduzioni relative all’osservazione n. 14 e ne avevano percepito la possibile incidenza sulle proprie prerogative consiliari; l’abbandono dell’aula era stato proprio motivato dalla ritenuta lesione di tali prerogative. Il termine decadenziale decorreva quindi dal 29 febbraio 2024 e il ricorso notificato il 30 maggio 2024 era tardivo. Anche assumendo come dies a quo la pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio del 7 marzo 2024, il termine sarebbe scaduto il 6 maggio 2024, oppure il 21 maggio 2024 considerando la vacatio di quindici giorni. Il Collegio ha inoltre precisato che la pubblicazione sul BURL prevista dall’art. 13, comma 11, della l.r. Lombardia n. 12/2005 riguarda l’acquisto di efficacia degli atti di governo del territorio e non sposta il termine per impugnare la deliberazione consiliare per la lesione delle prerogative dei consiglieri. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato al Comune una maggiore utilità. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Disciplina l’azione di annullamento e il termine decadenziale per proporla.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La "piena conoscenza" dell'atto
La piena conoscenza decorre dalla percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne evidenziano la lesività, senza necessità della conoscenza piena e integrale del contenuto.
art. 43 c.p.a.
La disciplina dei motivi aggiunti propri conferma che la conoscenza integrale o sopravvenuta di atti già esistenti può consentire l’ampliamento della causa petendi entro un nuovo termine decadenziale.
art. 13, comma 11, l.r. Lombardia n. 12/2005
gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune
La pubblicazione sul BURL disciplina l’efficacia degli atti di governo del territorio, ma non determina il dies a quo per impugnare la deliberazione consiliare per la lesione delle prerogative dei consiglieri.
art. 124 TUEL
È stato richiamato dalle parti in relazione al periodo di pubblicazione e vacatio di quindici giorni; anche applicandolo, il ricorso sarebbe comunque tardivo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre l’azione di annullamento, la piena conoscenza dell’atto amministrativo richiede la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne evidenziano la lesività, non la conoscenza integrale dell’atto.
- Il consigliere comunale che, durante la seduta, abbandona volontariamente l’aula perché ritiene che un comportamento della maggioranza abbia leso le sue prerogative consiliari ha, in quel momento, percezione della possibile lesività dell’atto e da tale momento decorre il termine per impugnarlo.
- La pubblicazione sul BURL prevista dalla legislazione regionale per rendere efficaci gli atti di governo del territorio non sposta il termine per impugnare la deliberazione consiliare per vizi autonomi relativi alla lesione delle prerogative dei consiglieri.
- L’istituto dei motivi aggiunti propri conferma che la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine non coincide necessariamente con la conoscenza integrale dell’atto: la conoscenza successiva di elementi ulteriori può consentire nuove censure entro un nuovo termine, ma non riapre indefinitamente il termine per l’impugnazione originaria.
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