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Sentenza

Sentenza n. 1085/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza n. 41/2025 con cui il Comune di Coriano ha ordinato la demolizione di opere abusive; - della presupposta relazione prot. 0021289 del 29/07/2025 ad oggetto “relazione di accertamento edilizio presso immobile sito in Coriano in via Cà Ghigi n. 8”; - di ogni altro atto antecedente e presupposto anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di quattro pergolati qualificati come opere abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 7, comma 1, lett. c-ter, l.r. Emilia-Romagna 15/2013, come modificata dalla l.r. Emilia-Romagna 2/2025. Secondo la ricorrente, i pergolati con tendaggio rientravano tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici eseguibili in edilizia libera e il Comune non avrebbe dovuto applicare l'art. 127, comma 5, lett. g), delle NdA del PRG, relativo agli elementi di arredo delle aree pertinenziali. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto e contraddittorietà dell'istruttoria e omessa applicazione della disciplina urbanistica previgente. In particolare, ha sostenuto che i manufatti risultavano già presenti, nella configurazione dimensionale accertata, almeno dal 2015; pertanto, non sarebbe stata applicabile la disciplina dell'art. 127 delle NdA introdotta nel 2022, mentre sarebbe stata applicabile la disciplina precedente, che consentiva pergolati con superficie utile lorda inferiore al 30% di quella dell'edificio legittimato. Il Comune ha sostenuto che il manufatto C fosse successivo al 2022 e che gli altri manufatti, pur presenti dal 2015, fossero stati ultimati tra febbraio e luglio 2025, così rendendo applicabile a tutti la disciplina del 2022.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha ritenuto dirimente stabilire la data di realizzazione dei pergolati, poiché i limiti introdotti dall'art. 127 delle NdA del PRG nel 2022 potevano applicarsi soltanto alle opere realizzate dopo l'entrata in vigore di tale disciplina. Dalle fotografie prodotte dal Comune risultava che anche il manufatto C era presente prima del 2022. Quanto ai manufatti A, B e D, il Comune ne aveva ammesso la presenza dal 2015, ma non aveva fornito prova della loro asserita ultimazione nel 2025. Ne conseguiva che l'Amministrazione non aveva valutato la legittimità delle opere secondo la disciplina vigente al momento della loro realizzazione. Il provvedimento era inoltre carente perché si era limitato a qualificare le opere come elementi di arredo senza motivare sulla rilevanza, nella fattispecie, della sopravvenuta disciplina regionale dell'art. 7, comma 1, lett. c-ter, l.r. 15/2013, entrata in vigore prima dell'adozione dell'ordinanza e relativa alle opere di protezione solare eseguibili senza titolo, purché prive di spazio stabilmente chiuso e rispettose delle caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche previste. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente come base della disciplina dell'edilizia libera applicabile alle opere di protezione solare.

  • art. 7, comma 1, lett. c-ter, l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio: …le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche

    Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla rilevanza della disciplina regionale sopravvenuta, che ricomprende determinate opere di protezione solare, comprese le tende a pergola, tra gli interventi eseguibili senza titolo.

  • art. 127, comma 5, lett. g), NdA del PRG di Coriano

    La disposizione, introdotta nel 2022, contiene limiti per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali e può essere applicata soltanto alle opere realizzate dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 7, l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    La disciplina regionale è stata considerata rilevante per la qualificazione dei pergolati e per la verifica della necessità di un titolo edilizio.

Massime di principio

  • La legittimità di un'opera edilizia deve essere valutata, in linea generale, alla luce della disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della sua realizzazione; una disciplina comunale sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente a opere già eseguite.
  • Quando l'Amministrazione fonda un ordine di demolizione sulla violazione di limiti urbanistici introdotti successivamente, deve accertare e motivare in modo adeguato la data di realizzazione dell'opera; la mera presenza di modifiche o completamenti asseriti, non provati dall'Amministrazione, non consente di applicare la disciplina sopravvenuta.
  • L'Amministrazione non può limitarsi a qualificare un pergolato come elemento di arredo, ma deve confrontare concretamente l'opera con la disciplina regionale sopravvenuta che può ricondurre determinate strutture di protezione solare all'edilizia libera, verificando i relativi requisiti, tra cui l'assenza di uno spazio stabilmente chiuso, l'assenza di variazione di volume e superficie e la compatibilità tecnico-estetica.
  • Un ordine di demolizione è illegittimo se l'istruttoria non accerta la disciplina applicabile ratione temporis e la motivazione non esamina le disposizioni sopravvenute potenzialmente rilevanti per la qualificazione edilizia dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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