Cassazione Civile, Ordinanza n. 35694/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una medico specializzata volta a ottenere il pagamento di somme a titolo di ristoro per la frequenza di un corso di specializzazione medica svolto tra il 1988/89 e il 1991/92 presso l'Università di Firenze. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece condannato alcuni Ministeri al pagamento di euro 44.415,28 oltre interessi. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l'errata quantificazione dell'importo liquidato e la violazione degli artt. 11 l. n. 370/1999, 117 Cost., 1218, 1224 e 2697 c.c., nonché delle direttive europee in materia, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il criterio dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, relativo alla misura della borsa/trattamento per gli specializzandi, invece dell'importo forfettario riconosciuto dall'art. 11 l. n. 370/1999 per i medici che avevano frequentato corsi nel periodo coperto dall'inadempimento statale. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30649/2018 secondo cui, per i medici che abbiano frequentato scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 1991/1992, il legislatore ha effettuato con l'art. 11 l. n. 370/1999 una valutazione forfettaria e sostanzialmente satisfattiva del danno da mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie, applicabile anche a chi avesse iniziato il corso prima del 1990/1991 e lo avesse proseguito oltre, restando esclusa l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per effetto del suo ambito temporale di operatività. Poiché nel caso concreto era incontestato che la specializzazione fosse iniziata nell'anno accademico 1988/89, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità, per la corretta rideterminazione del dovuto secondo il criterio normativo applicabile.
Norme richiamate
art. 11 l. n. 370/1999
costituisce una aestimatio del danno da mancata trasposizione delle direttive comunitarie e si applica ai medici specializzandi che abbiano frequentato corsi in epoca anteriore all'anno accademico 1991/1992; è il parametro corretto di quantificazione, non l'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, per i corsi iniziati nel periodo coperto dall'inadempimento
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
non si applica alle situazioni pregresse; disciplina le situazioni future a decorrere dall'anno accademico 1991/1992 e prevede un trattamento diverso e più impegnativo rispetto al periodo antecedente
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257/1991
"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92"
delimita temporalmente l'applicazione del decreto, escludendo i corsi iniziati prima di tale anno accademico
art. 117 Cost.
richiamato come parametro della censura, in relazione agli obblighi di conformazione dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie
art. 1218 c.c.
richiamato come base della responsabilità da inadempimento per mancata attuazione delle direttive
art. 1224 c.c.
richiamato per la regolazione degli accessori del credito risarcitorio, in particolare gli interessi
art. 2697 c.c.
richiamato nella censura sulla quantificazione, ma non risulta una specifica statuizione autonoma della Corte sul riparto dell'onere probatorio
direttiva 75/362/CEE
parte del complesso normativo europeo la cui mancata tempestiva trasposizione ha generato il credito risarcitorio dei medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
parte del complesso normativo europeo la cui mancata tempestiva trasposizione ha generato il credito risarcitorio dei medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
direttiva riassuntiva delle precedenti, la cui mancata attuazione tempestiva è alla base del diritto al risarcimento
direttiva 93/16/CEE
richiamata nel ricorso, ma nella motivazione della Corte la questione è trattata principalmente con riferimento alle direttive anteriori e alla loro attuazione
Massime di principio
- Per i medici che abbiano frequentato scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 1991/1992, la quantificazione del ristoro va effettuata secondo il parametro forfettario fissato dall'art. 11 l. n. 370/1999, quale valutazione legislativa del danno da mancata attuazione delle direttive europee, e non secondo il trattamento previsto dal d.lgs. n. 257/1991.
- L'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 non si applica alle situazioni pregresse, poiché il decreto opera solo per i corsi e le condizioni di frequenza previsti a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
- Se il corso di specializzazione è stato iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, anche se proseguito oltre tale data, resta ferma l'esclusione del regime del d.lgs. n. 257/1991 e si applica il criterio risarcitorio previsto per il periodo anteriore.
- Quando la Corte di cassazione richiama un principio già affermato dalle Sezioni Unite per risolvere un contrasto interpretativo, il giudice di rinvio deve uniformarsi a tale principio nella rideterminazione della somma dovuta.
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