Sentenza n. 252/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma - quanto al ricorso n. 141 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 3613/2024, resa tra le parti, pubblicata il 31 ottobre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1106/2024; - quanto al ricorso n. 588 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 1557/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, notificata il 19 maggio 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 164/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Sicilia, Catania, n. 3613/2024 e n. 1557/2025, relative all’aggiudicazione del lotto n. 1 della gara per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria alle aziende sanitarie della Sicilia orientale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerne due appelli riuniti relativi alla medesima gara. Nel giudizio n.r.g. 141/2025, l’impresa aggiudicataria ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il suo ricorso incidentale, diretto a ottenere l’esclusione della seconda classificata per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, e aveva accolto il motivo della seconda classificata concernente la mancata attivazione della verifica di anomalia, annullando la prima aggiudicazione. Nel giudizio n.r.g. 588/2025, la seconda classificata ha impugnato la successiva sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la nuova aggiudicazione disposta all’esito della verifica di anomalia. La principale censura riguardava la violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 e l’asserita inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, in particolare per la sottostima dei costi di trasporto tra lo stabilimento di Limatola e l’ARNAS Garibaldi, nonché per l’utilizzo di un transit point nella zona industriale di Catania. L’appellante sosteneva inoltre che il transit point fosse privo della necessaria certificazione UNI EN 14065, che fossero sottostimati i costi di autisti, pedaggi, traghetti, locazione e gestione del deposito, e che l’organizzazione prospettata non garantisse il lavaggio e la sanificazione dei mezzi e del deposito. Erano stati riproposti anche motivi subordinati relativi alla scelta del criterio del minor prezzo, all’aleatorietà della lex specialis e all’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, ma tali motivi sono stati rinunciati in udienza. L’ARNAS aveva proposto appello incidentale per far dichiarare il ne bis in idem rispetto ai motivi subordinati riproposti nei due giudizi.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione. Ha preso atto della rinuncia della seconda classificata ai motivi subordinati, dichiarando improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia i relativi motivi dell’appello n.r.g. 588/2025 sia l’appello incidentale dell’ARNAS, che riguardava il ne bis in idem rispetto a tali motivi. Ha inoltre rilevato il passaggio in giudicato della statuizione della prima sentenza del TAR relativa al rigetto della censura sui maggiori costi di produzione. Nel merito, ha respinto la censura principale dell’appello n.r.g. 588/2025. La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non richiede una verifica atomistica di ogni voce di costo; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, agli errori di fatto macroscopici e all’inadeguatezza dell’istruttoria. Nel caso concreto, il RUP aveva svolto un’istruttoria approfondita, acquisendo i giustificativi dell’offerta e due relazioni integrative. La valutazione di congruità aveva considerato la solidità economica dell’impresa, le economie di scala, l’automazione, il sistema di tracciabilità e l’organizzazione logistica basata sul transit point. Il CGARS ha ritenuto non dimostrata l’insostenibilità dei costi: i calcoli dell’appellante muovevano inizialmente dall’erroneo presupposto di viaggi quotidiani tra Limatola e la struttura sanitaria, mentre l’offerta prevedeva due collegamenti settimanali via mare e consegne giornaliere dal transit point. Anche le successive stime non dimostravano l’anomalia, perché assumevano senza prova l’impiego costante di semirimorchi da 44 tonnellate e non tenevano conto delle modalità organizzative dichiarate dall’aggiudicataria. L’utilizzo del transit point è stato ricondotto all’autonomia organizzativa dell’impresa e alla fase esecutiva; non costituiva modifica dell’offerta tecnica, anche perché la gara era basata sul minor prezzo e non prevedeva un’offerta tecnica in senso proprio. Non è stata ritenuta necessaria una specifica certificazione UNI EN 14065 per il mero sito di stoccaggio temporaneo, essendo la certificazione riferibile all’unità produttiva nella quale si svolge il lavaggio. L’appello n.r.g. 588/2025 è stato quindi respinto quanto ai motivi principali e dichiarato improcedibile quanto ai motivi rinunciati. Poiché la nuova aggiudicazione in favore dell’impresa aggiudicataria è stata confermata, l’appello n.r.g. 141/2025 è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state poste a carico della seconda classificata, nella misura di euro 5.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di anomalia deve accertare l’attendibilità e affidabilità complessiva dell’offerta; la valutazione deve essere globale e sintetica e non può ridursi alla verifica parcellizzata delle singole voci di costo.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale base della censura subordinata sulla scelta del criterio del minor prezzo; la relativa questione non è stata esaminata perché rinunciata.
art. 87 d.lgs. 50/2016
Richiamato nel ricorso incidentale dell’aggiudicataria in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale della seconda classificata; la questione è divenuta improcedibile con riferimento all’appello n.r.g. 141/2025.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti; nel caso concreto i motivi subordinati riproposti sono stati successivamente rinunciati.
art. 104 c.p.a.
Delimita il thema decidendum del giudizio d’appello; in presenza della reiterazione dei motivi di primo grado, il giudice può esaminarli direttamente per economia processuale.
artt. 38 e 70 c.p.a.
Consentono la riunione dei giudizi connessi, disposta per i due appelli relativi alla medesima gara.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell’offerta deve valutare globalmente e sinteticamente l’attendibilità e l’affidabilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; non è necessario che la stazione appaltante giustifichi in modo atomistico ogni singola voce di costo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di anomalia è limitato alla verifica dell’intrinseca logicità e ragionevolezza della valutazione e dell’adeguatezza dell’istruttoria, senza possibilità di sostituire una propria autonoma stima economica a quella dell’amministrazione. Sono rilevanti soltanto macroscopiche illegittimità, gravi errori di valutazione o errori di fatto tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
- Nel giudizio sull’anomalia, le contestazioni della concorrente non dimostrano l’inattendibilità dell’offerta quando si fondano su presupposti organizzativi diversi da quelli dichiarati dall’offerente, non provati o incompatibili con il modello logistico considerato dalla stazione appaltante.
- L’impiego di un transit point per lo stoccaggio temporaneo della biancheria può rientrare nell’autonomia organizzativa dell’operatore e nella fase esecutiva dell’appalto, se la lex specialis non impone il lavaggio presso uno specifico sito né prescrive una diversa modalità logistica e se tale soluzione non altera le prestazioni oggetto dell’offerta.
- La certificazione richiesta per l’unità produttiva nella quale si svolge il lavaggio non si estende automaticamente a un mero sito esterno di stoccaggio temporaneo, in assenza di una specifica previsione della lex specialis o di una disposizione applicabile che imponga tale estensione.
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