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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06358/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da cartelle di pagamento relative a IVA 2013 e IRAP 2011, conseguenti a controlli automatizzati e manuali sulle dichiarazioni della società. Dopo le contestazioni la società aveva intrapreso una procedura di pagamento agevolato e rateizzato, ma l'Ufficio contestava la decadenza dalla rateazione per il mancato tempestivo pagamento di alcune rate successive alla prima e notificava le cartelle. In appello la CTR aveva ritenuto dovuti gli interessi previsti dal piano di rateazione e aveva confermato la riduzione delle sanzioni, valorizzando la pendenza della procedura di concordato preventivo e affermando che, essendo impedite le azioni esecutive e non potendo il debitore pagare debiti pregressi fino alla chiusura della procedura, dal mancato pagamento non potevano derivare effetti sanzionatori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 168 l. fall., 2 e 3-bis d.lgs. 462/1997 e 13 d.lgs. 471/1997, sostenendo che la CTR avesse escluso in modo generalizzato gli effetti sanzionatori nella procedura di concordato preventivo e avesse erroneamente interpretato la disciplina della decadenza dalla rateazione, tradendo la ratio della norma agevolativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non impedisce l'accertamento dei crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo e cartella, né l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori maturati fino a quel momento, purché i presupposti impositivi e le violazioni siano anteriori alla procedura. Ha inoltre precisato che la sanzione fiscale nasce con la violazione della norma tributaria e che la successiva attività accertativa è strumentale all'esercizio del credito erariale. Ha quindi escluso che la procedura concorsuale possa essere invocata come forza maggiore idonea a neutralizzare la decadenza dalla rateazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese, limitatamente al profilo accolto e agli altri profili rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 168 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    L'apertura del concordato preventivo non è di per sé ostativa all'accertamento dei crediti tributari pregressi né all'irrogazione delle sanzioni e accessori maturati prima della procedura.

  • art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Richiamato insieme alla disciplina della rateazione per sostenere che la decadenza dal beneficio discende dal mancato rispetto del piano di pagamento.

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La perdita del beneficio della rateazione deriva dall'omesso tempestivo pagamento delle rate successive alla prima.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Le sanzioni sono dovute nella misura rideterminata prevista per l'omesso versamento delle somme dichiarate, quando i presupposti della violazione siano anteriori alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • L'apertura di una procedura di concordato preventivo non paralizza il potere dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo crediti tributari già sorti né impedisce l'irrogazione delle sanzioni riferite a violazioni commesse prima della procedura.
  • La sanzione tributaria nasce con la violazione dell'obbligo fiscale e non dipende dall'esito dell'attività accertativa, che ha funzione meramente strumentale rispetto alla riscossione del credito.
  • Il mancato rispetto del piano di rateazione comporta la decadenza dall'agevolazione, senza che la pendenza della procedura concorsuale possa automaticamente integrare forza maggiore o escludere gli effetti sanzionatori.
  • Quando i presupposti impositivi e le violazioni sono anteriori alla procedura concorsuale, il debitore resta tenuto al pagamento di imposte, interessi e sanzioni secondo la disciplina ordinaria e agevolativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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