Ordinanza n. 2683/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto n. 1060 del 28.06.2023 emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV, di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (spagnolo) per le regioni Lazio, Toscana, Sardegna, pubblicato il 30.06.2023 sul sito web istituzionale del USR Lazio unitamente all'allegato elenco dei candidati, nella parte in cui l'odierna Ricorrente non risulta inclusa pur avendo superato le prove.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per la classe di concorso AC24, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso AC24, relativo all'insegnamento delle lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, deducendo la propria mancata inclusione nella graduatoria nonostante il superamento delle prove concorsuali. Il Tribunale, con una precedente ordinanza istruttoria, aveva chiesto all'Amministrazione una relazione dettagliata sulle ragioni dell'esclusione, il decreto di esclusione e la prova della sua comunicazione alla candidata, anche al fine di valutare l'eventuale inammissibilità del ricorso. Poiché la documentazione non è stata depositata, il giudice ha reiterato l'ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso l'eventuale questione di inammissibilità. Ha rilevato che l'Amministrazione, pur costituita, non ha depositato la relazione e la documentazione richieste, essendosi costituita con formula di stile soltanto in prossimità dell'udienza pubblica. Ha quindi reiterato l'ordine istruttorio, assegnando all'Amministrazione trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare la relazione sui fatti, il decreto di esclusione e la prova della relativa comunicazione alla ricorrente. Il Tribunale ha avvertito che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
L'inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento dell'ordine istruttorio potrà essere valutata dal giudice nell'ambito dell'istruttoria e della decisione.
art. 65 c.p.a.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo necessiti di chiarimenti sui fatti di causa e della documentazione amministrativa rilevante, può reiterare un ordine istruttorio già impartito, assegnando un termine perentorio di deposito e avvertendo che l'inerzia dell'amministrazione sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- La mancata produzione da parte dell'amministrazione della relazione e degli atti richiesti con ordinanza istruttoria impedisce, allo stato, la definizione della controversia e giustifica il rinvio della trattazione a una successiva udienza.
Come è indicizzato
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