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Sentenza

Sentenza n. 1535/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa da Gullotta Giorgio al Comune di Giardini Naxos il 19.11.2025 (reiterata il 29.12.2025) e finalizzata ad ottenere la riclassificazione e/o ritipizzazione e/o riqualificazione dei terreni di sua proprietà, ubicati in Giardini Naxos, c.da “Internicola”, Via Chianchitta (Via ex Nazionale), identificati in catasto al foglio 5, particelle numeri 1326,1324,1325,30,1428,1429;

Giustizia amministrativa202600664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di riclassificazione, ritipizzazione o riqualificazione urbanistica di terreni ubicati nel territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su due istanze, del 19 novembre 2025 e del 29 dicembre 2025, volte a ottenere una nuova disciplina urbanistica per terreni classificati dal PRG del 1985 come aree destinate a servizi collettivi e uso pubblico. I relativi vincoli preordinati all'espropriazione erano decaduti il 27 luglio 1995. Il Comune, dopo avere comunicato l'avvio dell'iter istruttorio per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale PUG, non ha fornito una risposta formale alla reiterata istanza. L'amministrazione ha sostenuto che, essendo in corso la pianificazione generale del territorio, non sarebbe stato possibile procedere a una classificazione frammentaria delle aree, potenzialmente pregiudizievole per l'organizzazione complessiva. Il ricorrente ha contestato tale inerzia, assumendo che l'avvio di un futuro procedimento di pianificazione non potesse giustificare il mantenimento sine die dell'area in una condizione di sostanziale inedificabilità e l'omessa ridisciplinazione urbanistica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la scadenza dei vincoli espropriativi impone all'amministrazione di ridisciplinare l'area rimasta priva di normativa urbanistica, mentre la disciplina provvisoria delle zone bianche ha natura interinale e non esonera il Comune dall'esercizio del potere-dovere di pianificazione. L'avvio dell'iter per la redazione del nuovo PUG non è sufficiente a escludere l'illegittimità del silenzio, perché non può precludere sine die la decisione sulla specifica area. Il Comune deve, alternativamente, determinare la destinazione urbanistica dell'area sulla base della situazione concreta, degli standard del D.M. 1444/1968 e degli strumenti urbanistici vigenti al momento della decisione, senza considerare procedimenti ancora in corso, oppure esercitare i poteri di sospensione previsti dall'art. 21-quater l. 241/1990, nel rispetto dei limiti temporali di legge e del principio di buona fede nei rapporti con il privato. Non è sufficiente il mero avvio dell'iter del PUG; il Comune deve adottare un atto formale e non meramente reiterativo della precedente comunicazione entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, destinato a intervenire entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.903,60 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di proporre l'azione avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 9 d.P.R. 327/2001

    La scadenza del vincolo preordinato all'esproprio comporta l'obbligo dell'amministrazione di ridisciplinare l'area rimasta priva di normativa urbanistica; la disciplina delle zone bianche ha carattere interinale.

  • art. 9 d.P.R. 380/2001

    Prevede la disciplina transitoria delle aree prive di specifica destinazione urbanistica, caratterizzata da una capacità edificatoria limitata e non sostitutiva dell'obbligo comunale di pianificazione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Può essere utilizzato dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti temporali massimi, per sospendere il procedimento di ridisciplinazione dell'area in attesa del completamento della pianificazione generale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone il rispetto della buona fede e della collaborazione nei rapporti tra amministrazione e cittadini, anche nell'adempimento dell'obbligo di colmare tempestivamente le lacune della pianificazione urbanistica.

  • art. 1 l.r. 38/1973

    Secondo il certificato di destinazione urbanistica richiamato dal giudice, i vincoli in questione sono decaduti dopo il decorso di dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico.

  • D.M. 1444/1968

    Costituisce parametro per valutare la destinazione urbanistica da attribuire all'area in sede di nuova pianificazione.

Massime di principio

  • La scadenza di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio determina l'obbligo dell'amministrazione comunale di ridisciplinare l'area rimasta priva di specifica normativa urbanistica; la disciplina interinale delle zone bianche non esaurisce né sostituisce tale obbligo.
  • Il mero avvio del procedimento per la formazione di un nuovo piano regolatore non consente all'amministrazione di mantenere sine die un'area nella condizione derivante dalla decadenza del vincolo espropriativo, né giustifica il silenzio su una puntuale istanza di ritipizzazione.
  • Quando sia pendente un procedimento di pianificazione generale, l'amministrazione deve alternativamente adottare una nuova destinazione per l'area, valutando la situazione concreta, gli standard del D.M. 1444/1968 e gli strumenti urbanistici vigenti al momento della decisione, oppure sospendere il procedimento individuale nei limiti temporali previsti dall'art. 21-quater l. 241/1990.
  • L'amministrazione non può opporre il rischio di una classificazione urbanistica frammentaria per giustificare l'inerzia quando tale rischio dipenda dal ritardo nell'attuazione della propria pianificazione; deve comunque adottare una decisione formale, non meramente reiterativa di una comunicazione interlocutoria.
  • La pronuncia sul silenzio può imporre all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a sostituirsi all'ente in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiPiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PAOttemperanza e commissario ad acta

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