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Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento 1) dell’ordinanza Dirigenziale n. 75 del 2020 del 7.07.2020 del Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta, notificata alla sig.ra Iuele il 22.07.2020, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie prive di titolo edilizio abilitativo realizzate presso l'immobile sito in via Apollo - fg.125 p.lla 1522 - in Castellaneta Marina” e recante contestuale provvedimento di annullamento in sede di autotutela della SCIA n. 252/11 del 30.12.2011 presentata dal sig. Martoccia Antonio Arcangelo, per la realizzazione di recinzione e varchi di accesso presso l'immobile sito in Castellaneta Marina distinto in catasto al fg. 125 p.lla 1522; 2) della nota prot. n. 4124/2020 del 20.02.2020, di comunicazione di avvio del procedimento emessa dal Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta – mai conosciuta dalla ricorrente; 3) della nota prot. n. 947 del 15.01.2020, di comunicazione di avvio del procedimento emessa dal Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta; 4) se e nella misura in cui occorra, se interpretata in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente, della nota prot. n. 2020/0001394 del 24.03.2020 di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; 5) se e nella misura in cui occorra, se interpretata in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente, della nota prot. n. 2020/0002476 del 7.07.2020 di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; 6) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso, conseguenziale.

Giustizia amministrativa202001306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con contestuale annullamento in autotutela di una SCIA relativa a recinzione e varchi di accesso, nonché atti presupposti e note di RFI

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata per opere edilizie ritenute prive di titolo abilitativo, contestandone altresì il contestuale annullamento in autotutela della SCIA e gli atti di comunicazione di avvio del procedimento. Sono state inoltre impugnate, in via eventuale, due note di Rete Ferroviaria Italiana, nella misura in cui interpretate sfavorevolmente. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di censura, limitandosi a riferire che erano stati articolati mezzi di ricorso.

La decisione

Nelle more del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse sostanziale era stato soddisfatto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. RFI ha preso atto della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse, aderendo alla richiesta principale e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso. Il Comune non si è costituito. Non essendovi contestazione sull’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata da RFI, mediante la quale la società ha preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso risulta integralmente soddisfatto e tale circostanza non è contestata dalle parti.
  • Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la vicenda processuale, come risultante dagli atti difensivi, giustifica tale soluzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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