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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42470/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di dissequestro di beni (denaro, quote societarie e immobili) sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca per reati connessi a indebite compensazioni e associazione per delinquere. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 125, comma 3; 321; 322-bis c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) per vizio di motivazione apparente e per la mancata indicazione di elementi concreti giustificanti il "periculum in mora". Contestava che la motivazione si fondasse solo sulla differenza tra l'ammontare del profitto presunto dei reati e il valore dei beni sequestrati, senza specificare elementi soggettivi relativi al comportamento dell'indagato che rendessero concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: in primo luogo ha chiarito che, in appello contro misure cautelari reali, il giudice del gravame può integrare o redigere la motivazione mancante ai sensi del principio generale dell'art. 604 c.p.p.; il precedente citato dal ricorrente (sulla omessa pronuncia circa la revoca) non era applicabile alla diversa fattispecie qui esaminata. Quanto al merito cautelare, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il periculum in mora valorizzando elementi oggettivi, in particolare la consistente sproporzione tra valore dei beni sequestrati (734.372,71 euro) e profitto presunto dei reati (1.845.867,68 euro, cioè meno del 40%), giustificando il mantenimento del sequestro preventivo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Riferito dal ricorrente in relazione alla nullità o omessa motivazione dei provvedimenti; la Corte osserva la distinzione tra omessa pronuncia sulla revoca e motivazione insufficiente della statuizione affermativa di mantenimento del sequestro.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle forme di impugnazione cautelare; la Corte valuta i limiti del sindacato in appello.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina l'appello in materia di misure cautelari reali; la Corte precisa che, in mancanza di disciplina specifica sulle conseguenze della mancanza di motivazione, si applicano i principi generali dell'appello (art. 604 c.p.p.).

  • art. 310 c.p.p.

    Riferimento al principio che l'appello è uno strumento tipico di impugnazione e va coordinato con il Titolo II del Libro IX, integrando il rinvio alle regole generali dell'appello.

  • art. 604 c.p.p.

    Principio generale invocato: la mancanza o insufficienza della motivazione non comporta automaticamente la restituzione degli atti, ma può essere colmata dal giudice d'appello che decide nel merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che definisce i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato censurato sotto tali lettere, ma la Corte l'ha dichiarato inammissibile.

  • Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza sulle esigenze di motivazione del periculum in mora per sequestri a fini di confisca; richiede una concisa motivazione, ma la Corte qui rileva che il giudice può fondare il periculum anche su elementi oggettivi come la sproporzione tra profitto ipotizzato e beni sequestrati.

  • Articoli sostanziali richiamati nei fatti (es. art. 110, art. 483 c.p., art. 76 D.P.R. 445/2000, art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

    Riferimenti alle ipotesi di reato per le quali è stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca; nella sentenza di legittimità questi restano rilevanti solo come quadro fattuale, non oggetto di sindacato approfondito in Cassazione se non per vizio di motivazione o di diritto.

Massime di principio

  • In un appello avverso misure cautelari reali il giudice del gravame può integrare o redigere la motivazione mancante ai sensi del principio generale dell'art. 604 c.p.p.; non è sempre necessaria la restituzione degli atti al primo giudice.
  • Per il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca è necessario motivare il periculum in mora; tale pericolo può essere desunto da elementi oggettivi quali la sproporzione quantitativa tra profitto presunto e valore dei beni sequestrati, oltre che da elementi soggettivi riguardanti il comportamento dell'onerato.
  • La mera affermazione della fungibilità del denaro o il richiamo generico alla gravità delle condotte ipotizzate non sono sufficienti a dimostrare il periculum in mora: la motivazione deve portare elementi concreti e ragionevoli che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di legge e a vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo; argomentazioni prevalentemente di fatto o valutazioni equitative difficilmente otterranno accoglimento.
  • Chi impugna il mantenimento del sequestro dovrebbe focalizzarsi su profili specifici e verificabili (es. errori nella quantificazione dei beni o nella loro imputazione, mancanza di collegamento tra beni e persona) piuttosto che su censure generiche sulla motivazione.

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