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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33272/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse nuovo rispetto ai gradi di merito e comunque generico, perché non corredato da una puntuale indicazione delle censure. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena inflitta dal Tribunale, aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati ascritti. L'unico motivo dedotto in cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il mancato accertamento delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era formulata per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, era priva di specifiche ragioni di diritto e di elementi di fatto a sostegno, quindi aspecifica e inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    È la norma invocata dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione/omesso accertamento delle condizioni per dichiarare la non punibilità; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte osserva che il dedotto omesso accertamento non è stato validamente specificato.

  • art. 581 c.p.p.

    Viene valorizzato come norma che impone la specifica enunciazione dei motivi di impugnazione; la Corte ribadisce l'esigenza di specificità del ricorso.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È richiamato per evidenziare l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. e il rafforzamento dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come intervento normativo che aveva già rafforzato la disciplina del contenuto dell'atto di impugnazione, imponendo una maggiore stringenza nella formulazione dei motivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè devono indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; una doglianza generica è inammissibile.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non esaminata nei precedenti gradi di merito, se non accompagnata da un adeguato sviluppo argomentativo e fattuale, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • La censura di omesso accertamento delle cause di non punibilità non può essere proposta in modo meramente assertivo: occorre indicare concretamente perché dagli atti emergerebbe la causa estintiva o di non punibilità.
  • L'art. 581 c.p.p. impone un contenuto dell'impugnazione più rigoroso, sicché la mancanza di specificità del motivo conduce all'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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