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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27723/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Francesco Sorce con quattro motivi: 1) vizio relativo alla prescrizione per i reati contestati ai capi A) e B), sostenendo che i reati omissivi si sarebbero prescritti ante sentenza di secondo grado; 2) contestazione della qualificazione della recidiva specifica ai sensi degli artt. 99 e 101 cod. pen., per mancata identita di indole tra omessa comunicazione e associazione mafiosa; 3) doglianza sulla mancanza di dolo e manifesta illogicita della motivazione, con riferimento all omissione di tener conto della testimonianza della moglie che avrebbe assunto la responsabilita delle comunicazioni; 4) deduzione della inesistenza dell offensivita concreta delle condotte (capo C e D), in quanto si sarebbe trattato di semplici riscatti di titoli e il sistema bancario e amministrativo avrebbe comunque garantito il controllo delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato le censure relative ai capi A) e B): le omesse comunicazioni in quel caso sono state ritenute offensivamente "in concreto" e sussisteva il dolo, anche alla luce della vicinanza temporale con un provvedimento di confisca di prevenzione; la doglianza sulla recidiva specifica e il relativo primo motivo sono stati ritenuti inammissibili per novita, e comunque infondati sul merito. Invece ha accolto il motivo relativo ai capi C) e D), ritenendo che le operazioni in quei capi (due riscatti con accredito sul conto nel settembre 2016) costituivano mere liquidazioni di titoli senza variazione patrimoniale rilevante ai fini dell obbligo di comunicazione, con conseguente annullamento senza rinvio per quei reati perche il fatto non sussiste. Ha disposto la rideterminazione della pena residua: 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 7.600,00 euro di multa. Nel resto il ricorso e stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 30 e art. 31, legge 13 settembre 1982 n. 646

    Stabiliscono l obbligo per soggetti condannati per mafia o sottoposti a misure di prevenzione di comunicare variazioni patrimoniali superiori a soglia; la Corte interpreta la norma come diretta a consentire un controllo preventivo e costante da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, sanzionando anche variazioni che incidono sulla composizione del patrimonio e non soltanto sull incremento di valore

  • art. 76, comma 7 e art. 80, d.lgs. n. 159/2011

    Rifondono la disciplina degli obblighi di comunicazione in termini sostanzialmente identici agli artt. 30 e 31 L. 646/1982; la Corte li richiama come quadro normativo vigente della fattispecie omissiva

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione e sue cause di sospensione e interruzione; la Corte ha applicato l aumento del termine prescrizionale dovuto alla circostanza a effetto speciale (recidiva) e quindi ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata

  • art. 99 e art. 101 cod. pen.

    Disciplina della recidiva e dei criteri di identita di indole; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura tardiva sulla non identita di indole e, nel merito, ha ritenuto pacificamente compatibili le finalita della fattispecie omissiva con quelle della repressione dei reati di mafia, giustificando l applicazione della recidiva specifica

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. L. 24 aprile 2020 n. 27

    Norma che ha disposto la sospensione di termini processuali in periodo emergenziale COVID-19; la Corte l ha considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione

  • art. 35 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

    Prevede l obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di intermediari alla UIF; la Corte ha osservato che l esistenza di altri canali di controllo bancario non esonera dall obbligo di comunicazione specificamente previsto a favore del Nucleo di Polizia Tributaria, e quindi non determina automaticamente inoffensivita della omissione

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamato in sede di censura dalla difesa in relazione alla offensivita concreta e all elemento psicologico; la Corte ha affrontato il tema dell offensivita concreta con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e alle caratteristiche della fattispecie omissiva

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rideterminare la pena in caso di annullamento parziale senza rinvio; applicata per rideterminare la pena dopo l annullamento dei capi C e D

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione per il ricorso; la Corte indica che i motivi sono esposti nei limiti richiesti dall art. 173, ma dichiara inammissibile il motivo nuovo sollevato tardivamente in appello

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 81 del 2014; n. 99 del 2017; n. 109 del 2016; n. 139 del 2014; n. 225 del 2008)

    Richiamate per stabilire il principio dell obbligo di verifica dell offensivita in concreto e per ricordare la finalita costituzionalmente orientata della norma di comunicazione patrimoniale, ossia assicurare tempestiva conoscenza al Nucleo di Polizia Tributaria

Massime di principio

  • L obbligo di comunicare variazioni patrimoniali per soggetti vincolati non riguarda solo gli incrementi di valore ma anche le variazioni della composizione del patrimonio; quindi operazioni che modificano composizione o documentano trasferimenti possono essere rilevanti anche se non aumentano il patrimonio netto
  • L offensivita concreta della omissione va sempre valutata caso per caso: la mera esistenza di controlli bancari o segnalazioni ad altri organi non esclude automaticamente la sanzionabilita se la norma richiede una comunicazione specifica al Nucleo di Polizia Tributaria
  • Operazioni di riscatto o liquidazione che si limitano a convertire titoli in denaro senza impiego di nuove fonti o senza incidere sulla composizione patrimoniale rilevante possono concretamente risultare inoffensive e non soggette all obbligo di comunicazione
  • La presenza di un provvedimento di confisca o di misure di prevenzione e il tempestivo svolgimento di operazioni patrimoniali possono essere valutati come indizio della volontà di sottrarre beni al controllo, rafforzando la prova del dolo
  • Le doglianze introdotte tardivamente in cassazione o non prospettate in appello possono essere dichiarate inammissibili; questioni sulla recidiva o sulla qualificazione giuridica vanno sollevate tempestivamente nel processo di merito
  • Il calcolo della prescrizione può essere influenzato da circostanze a effetto speciale (es. recidiva) e da sospensioni legislative (es. misure COVID): occorre verificare l effettivo decorso alla data della sentenza impugnata
  • La testimonianza di terzi che dichiari una delega nell adempimento degli obblighi di comunicazione va valutata nel contesto delle altre prove e della plausibilita temporale; la sola dichiarazione non necessariamente esclude il dolo se contraddetta da altri elementi

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