Cassazione Penale, Sentenza n. 17488/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la riduzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal Tribunale del riesame, chiedendone l'annullamento per l'omesso espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (interrogatorio doveroso salvo eccezioni). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la nullità sanata per la tardiva eccezione sollevata solo in sede di riesame e non già in sede di interrogatorio di garanzia; il ricorrente deduceva la violazione alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 15/01/2026 che ha risolto il contrasto giurisprudenziale ritenendo ammissibile la deduzione in sede di riesame.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando previsto dall'art. 291, comma 1-quater, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio anche se non eccepita nell'interrogatorio di garanzia. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica, determinando la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva applicata.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
L'interrogatorio preventivo è doveroso quando previsto e non rientra nelle ipotesi derogatorie; la sua omissione non è surrogabile e incide sul titolo genetico della misura cautelare
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La nullità derivante dall'omissione dell'interrogatorio preventivo è qualificata come nullità a regime intermedio, riguardante l'intervento dell'indagato
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la sanzione della nullità per l'ordinanza cautelare quando manchi l'interrogatorio preventivo, segnalando il vizio strutturale del provvedimento genetico
Stabilisce il regime di rilevabilità delle nullità a regime intermedio; la nullità può essere rilevata d'ufficio o dedotta in sede di riesame
Sezioni Unite, decisione del 15/01/2026 (dispositivo)
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che l'omissione dell'interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater, integra una nullità a regime intermedio deducibile per la prima volta in sede di riesame o rilevabile d'ufficio dal tribunale del riesame
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. costituisce una nullità a regime intermedio (art. 178, lett. c) che può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevata d'ufficio dal medesimo.
- La mancata eccezione in sede di interrogatorio di garanzia non preclude la possibilità di ottenere l'annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame: il riesame è la sede tipica per contestare vizi del titolo genetico della misura cautelare.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo configura un vizio strutturale dell'ordinanza genetica e può comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della relativa ordinanza genetica, con cessazione della misura coercitiva.
- Per l'operatore di polizia giudiziaria e per il giudice: l'interrogatorio preventivo va svolto quando la legge lo prevede; le ipotesi di deroga sono tassative e devono essere motivate.
- Per la difesa: è opportuno sollevare sempre l'eccezione dell'omesso interrogatorio, ma, anche se non la si è formulata nell'interrogatorio di garanzia, può essere utilmente dedotta in sede di riesame al fine di ottenere l'annullamento della misura.
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