Sentenza del 14/04/2016 n. 255 - Corte di Giustizia CEE
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 565/2002 - Articolo 3, paragrafo 3 - Contingente tariffario - Aglio di origine argentina - Titoli d'importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d'importazione - Elusione - Abuso di diritto - Presupposti - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava importazioni di aglio argentino effettuate nel 2003 con dazio agevolato nell'ambito del contingente tariffario. La Malvi, importatore tradizionale, aveva esaurito i propri titoli d'importazione e si era rifornita tramite un sistema articolato: un nuovo importatore, L'Olivo, titolare di validi titoli, acquistava e importava l'aglio nell'Unione, per poi rivenderlo alla Tonini e, infine, alla Malvi. L'Agenzia delle Dogane riteneva che tale struttura costituisse un meccanismo fraudolento volto ad aggirare il divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli e a consentire alla Malvi di beneficiare indirettamente del contingente.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 565/2002 e l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, in linea di principio, non ostano a un simile meccanismo, poiché formalmente vengono trasferite solo le merci e non i diritti derivanti dai titoli, che erano stati validamente ottenuti e utilizzati dal nuovo importatore. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare se il sistema abbia compromesso gli obiettivi del contingente o sia stato creato artificialmente per ottenere un vantaggio indebito. Occorre esaminare, tra l'altro, l'effettività delle attività commerciali, la congruità dei prezzi rispetto al mercato, l'assunzione del rischio commerciale e l'eventuale assenza di giustificazione economica. La causa è stata quindi rimessa al giudice nazionale per le verifiche di fatto; la Corte non ha definitivamente annullato l'accertamento doganale.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 565/2002, articolo 3, paragrafo 3
In deroga all'articolo 9 del regolamento n. 1291/2000, i diritti che derivano dai titoli non sono trasferibili.
Il divieto impedisce il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli, ma non vieta automaticamente la successiva vendita della merce importata, purché l'importazione sia stata effettuata dal titolare mediante titoli validi e non vi sia un'elusione abusiva della disciplina.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 4, paragrafo 3
Gli atti [...] che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto dell'Unione [...] creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano [...] il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.
L'abuso richiede cumulativamente un elemento oggettivo, cioè il mancato raggiungimento degli obiettivi della normativa nonostante il rispetto formale delle condizioni, e un elemento soggettivo, cioè lo scopo essenziale di ottenere un vantaggio indebito mediante condizioni artificiose.
Regolamento (CE) n. 1291/2000, articolo 9, paragrafo 1
Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi.
La disciplina generale consente il trasferimento dei diritti, ma il regolamento n. 565/2002 introduce per l'aglio una deroga più restrittiva, rendendo tali diritti non trasferibili.
Regolamento (CE) n. 565/2002, articoli 5 e 6
Le norme distinguono tra importatori tradizionali e nuovi importatori, stabiliscono limiti quantitativi e mirano a evitare domande speculative, favorendo al contempo l'utilizzazione effettiva del contingente e l'ingresso di nuovi operatori.
Regolamento (CE) n. 1291/2000, articoli 8, 15 e 35
Il titolare del titolo è autorizzato e obbligato a effettuare l'importazione; la cauzione garantisce l'adempimento di tale obbligo e può essere incamerata in caso di importazione insufficiente o mancata.
Massime di principio
- Il rispetto formale delle procedure non esclude in assoluto l'abuso di diritto: le autorità possono valutare l'intera operazione economica e i rapporti tra le parti.
- La vendita di merci già importate con un titolo valido non equivale automaticamente al trasferimento vietato del titolo. È decisivo che il titolare abbia realmente effettuato l'importazione per proprio conto e senza trasferire il diritto.
- Per accertare l'abuso devono sussistere entrambi gli elementi: compromissione degli obiettivi della normativa e intento essenziale di ottenere indebitamente il vantaggio attraverso una struttura artificiosa.
- La presenza di prezzi coerenti con il mercato, remunerazioni adeguate, rischio commerciale effettivo e una concreta giustificazione economica depone contro l'abuso.
- Prezzi inferiori al mercato, margini meramente simbolici, assenza di rischio per il titolare del titolo o società meramente interposte possono invece indicare un'operazione artificiosa.
- La mera finalità di acquistare a un prezzo più conveniente non dimostra da sola l'abuso, se l'operazione conserva una reale sostanza commerciale.
- La valutazione finale spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze, incluse le operazioni anteriori e successive all'importazione.
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