Sentenza del 14/04/2016 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Rimborso - Requisito autonoma organizzazione - Condizioni di sussistenza anche in caso di utilizzo del lavoro altrui - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l’assenza di autonoma organizzazione può sussistere anche quando il professionista si avvalga occasionalmente di collaboratori o lavoro altrui, purché le relative spese siano marginali rispetto all’attività svolta e non vi siano beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Tuttavia, l’onere della prova grava sul contribuente. Il principio è conforme a Cass., Sezioni Unite, n. 12111/2009.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’IRAP in assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il contribuente sosteneva di non disporre di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di utilizzare solo occasionalmente lavoro altrui, con spese marginali rispetto all’attività professionale. Secondo il principio applicato, tali circostanze possono escludere l’autonoma organizzazione, ma il contribuente deve provarle concretamente.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disciplina dell’IRAP richiede, per i professionisti e lavoratori autonomi, la verifica dell’esistenza di un’attività autonomamente organizzata quale presupposto dell’imposta.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12111/2009
L’autonoma organizzazione manca quando il contribuente svolge l’attività senza una struttura organizzativa autonoma significativa, anche se utilizza occasionalmente lavoro altrui o beni strumentali minimi. La prova dell’assenza del requisito spetta al contribuente.
Massime di principio
- Un professionista può ottenere il rimborso dell’IRAP se dimostra che la propria attività non è autonomamente organizzata.
- L’utilizzo di collaboratori o dipendenti non esclude automaticamente il rimborso: occorre valutare frequenza, costi, ruolo svolto e incidenza sull’attività complessiva.
- Spese per lavoro altrui meramente occasionali e marginali possono essere compatibili con l’assenza di autonoma organizzazione.
- L’impiego di beni strumentali limitati al minimo indispensabile, da solo, non dimostra l’esistenza di autonoma organizzazione.
- L’onere della prova è a carico del contribuente, che deve documentare organizzazione, costi, beni strumentali e modalità di utilizzo del lavoro altrui.
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