Sentenza del 14/04/2016 n. 980 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - motivazione - estremi identificativi dell'atto presupposto - data di notificazione - sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la carenza di motivazione della cartella di pagamento, sostenendo che essa non spiegasse adeguatamente la pretesa tributaria. La questione riguardava in particolare se fosse sufficiente indicare nella cartella gli estremi identificativi dell'atto di accertamento presupposto e la relativa data di notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto di accertamento dal quale deriva la cartella, insieme alla data della sua notificazione, sia sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione della cartella stessa. Non è quindi necessario riprodurre integralmente nella cartella il contenuto dell'atto presupposto, purché questo sia individuabile e sia stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione può essere assolta mediante il richiamo a un atto precedente, purché siano forniti elementi sufficienti a identificarlo e il contribuente ne abbia avuto conoscenza legale.
Disciplina della cartella di pagamento
La cartella può fondarsi su un atto di accertamento già notificato; in tal caso, l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto e della sua notificazione è, in linea generale, sufficiente a rendere comprensibile l'origine della pretesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una nuova esposizione completa delle ragioni della pretesa se deriva da un atto di accertamento già notificato.
- Il richiamo all'atto presupposto è normalmente sufficiente quando consente di individuarlo senza ambiguità e indica la data della notificazione.
- La motivazione può essere contestata se gli estremi dell'atto sono incompleti, errati o non permettono al contribuente di reperirlo e comprenderne la pretesa.
- La regola presuppone che l'atto di accertamento richiamato sia stato effettivamente notificato: in mancanza di tale notifica, il semplice riferimento nella cartella potrebbe non essere sufficiente.
- Per valutare una cartella occorre quindi verificare sia l'identificabilità dell'atto presupposto sia la regolarità della sua notificazione, oltre alla possibilità concreta di esercitare il diritto di difesa.
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