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Sentenza

Sentenza del 14/04/2016 n. 2133 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Omessa dichiarazione dei redditi - Imposta di registro - Vincoli di edificabilità - Plusvalenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accertamento della plusvalenza imponibile IRPEF, il valore del terreno determinato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Il valore accertato per l'imposta di registro costituisce un elemento presuntivo utilizzabile anche per le imposte dirette. Il contribuente sosteneva, invece, che il prezzo effettivo di vendita fosse inferiore, anche in ragione di eventuali vincoli di edificabilità incidenti sul valore di mercato del bene.

La decisione

Il principio applicato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: il valore di cessione accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato per determinare la plusvalenza ai sensi dell'art. 68 del TUIR. Spetta al contribuente superare tale presunzione fornendo una prova concreta di un diverso valore reale, ad esempio dimostrando che specifici vincoli di edificabilità abbiano ridotto il valore di mercato e giustificato una vendita a prezzo inferiore. La decisione richiamata conferma quindi la legittimità dell'utilizzo del valore accertato ai fini del registro, salvo prova contraria del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 68 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986

    La norma disciplina la determinazione delle plusvalenze immobiliari rilevanti ai fini IRPEF. Il valore di cessione accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato come parametro per determinare la plusvalenza imponibile.

  • Imposta di registro

    Il valore del bene determinato in sede di applicazione dell'imposta di registro può avere efficacia presuntiva anche nell'accertamento delle imposte dirette, pur restando possibile per il contribuente dimostrare che il corrispettivo effettivo sia stato diverso.

Massime di principio

  • Il valore accertato per l'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione del valore di cessione anche ai fini IRPEF e della plusvalenza.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare il valore presunto, ma deve fornire elementi concreti e documentati che dimostrino un prezzo effettivo inferiore.
  • I vincoli urbanistici o di edificabilità possono giustificare un valore di mercato più basso, ma devono essere provati e deve esserne dimostrata l'incidenza effettiva sul prezzo di vendita.
  • La presunzione derivante dal valore accertato ai fini del registro non è necessariamente assoluta: può essere superata con prova contraria attendibile, come perizie, documentazione urbanistica, comparabili di mercato e circostanze specifiche della vendita.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare la coerenza tra valore dichiarato, prezzo effettivamente pagato, caratteristiche urbanistiche del terreno e valori di mercato, predisponendo tempestivamente la documentazione probatoria.

Testo integrale

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