Sentenza del 14/04/2016 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Disposizioni di carattere generale - Condono - Definizione automatica - Rimborso - Effetto preclusivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla restituzione delle somme versate per annualità d’imposta definite ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002, anche deducendo l’asserita mancanza del presupposto per il versamento. La questione riguardava se la presentazione dell’istanza di definizione automatica producesse un effetto preclusivo rispetto a successive richieste di rimborso.
La decisione
La domanda di rimborso è stata ritenuta preclusa. La definizione automatica mediante condono determina la formazione di un nuovo titolo giuridico, fondato sulla scelta volontaria del contribuente di definire le annualità versando somme calcolate secondo parametri predeterminati. Tale scelta ha natura sostanzialmente transattiva: compone le contrapposte pretese tra contribuente e Fisco e impedisce ulteriori rivendicazioni del contribuente, compresa la richiesta di rimborso, anche qualora venga successivamente dedotto il difetto del presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 9 della legge n. 289/2002
La norma consente la definizione agevolata delle annualità d’imposta mediante il versamento di somme determinate secondo parametri legislativi. La presentazione dell’istanza e il pagamento producono un effetto definitorio e preclusivo, impedendo successive richieste di rimborso relative alle annualità definite.
Massime di principio
- La scelta volontaria di aderire a un condono fiscale generalmente produce effetti definitivi sulle annualità interessate e può impedire successive contestazioni o richieste di rimborso.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata, non è normalmente possibile recuperare le somme versate sostenendo in seguito che il tributo non fosse dovuto o che mancasse il presupposto impositivo.
- Il condono può essere interpretato come una forma di composizione transattiva: il contribuente ottiene la chiusura della posizione fiscale, ma rinuncia alle ulteriori pretese restitutorie riguardanti le annualità definite.
- Prima di aderire a una definizione agevolata occorre valutare il rapporto tra il vantaggio della chiusura della controversia e la possibile perdita del diritto di contestare l’imposizione o chiedere rimborsi futuri.
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