Cassazione Penale, Ordinanza n. 11866/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista e comunque privo di motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise di Caltanissetta, resa quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena in relazione ad alcune sentenze di condanna. Il ricorso è stato però redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, l'art. 613 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, l'atto non conteneva alcuna indicazione di motivi a sostegno dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
L. 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Viene richiamato per la trasmissione dell'atto di impugnazione alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza di motivi di ricorso autonomamente indicati integra un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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