Cassazione Penale, Ordinanza n. 29301/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, mirando però a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non indicassero specifici travisamenti della prova, ma si risolvessero in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata ritenuta sorretta da motivazione logica e congrua, anche in relazione alla valorizzazione delle risultanze del DNA come prova piena.
Norme richiamate
artt. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.
artt. 624 bis commi 1 e 3
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ne ha scalfito l'accertamento di responsabilità.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
circostanza aggravante contestata e ritenuta nella sentenza di merito confermata in cassazione.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
non è espressamente citato, ma la decisione richiama il tema della valutazione della prova e del controllo di legittimità sui risultati istruttori.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle prove valorizzate dalla decisione di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente nel dare conto dell'iter argomentativo seguito dal giudice.
- Le censure che si limitano a contestare l'apprezzamento delle prove senza evidenziare un reale vizio logico o un preciso travisamento sono inammissibili.
- Le risultanze dell'analisi del DNA, secondo l'orientamento richiamato, possono assumere valore di prova piena e non soltanto indiziario, in ragione della loro elevatissima affidabilità scientifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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