Sentenza del 20/03/2023 n. 8029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la conferma, in grado d'appello, della pronuncia della CTP che aveva autorizzato l'iscrizione di ipoteca su 56 immobili chiesta dall'Agenzia. L'ipoteca era stata richiesta in relazione a un processo verbale di constatazione che attribuiva a un terzo il trasferimento all'estero e il successivo rientro di somme (Euro 8.855.000) poi concesse alla società come finanziamenti soci infruttiferi, qualificati dall'Ufficio come proventi di attività illecita (riciclaggio/appropriazione indebita) e assoggettati a tassazione con quattro avvisi di accertamento per complessivi Euro 9.827.991,80. La ricorrente proponeva 12 motivi (nullità per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civili e penali, omesso esame di fatti decisivi, vizio sul requisito del periculum in mora, illegittimità del raddoppio dei termini ecc.), contestando in particolare l'esistenza del reato presupposto e la qualificazione dei finanziamenti come proventi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta inammissibilità: tra le cause relative agli stessi avvisi di accertamento si era infatti formato un giudicato esterno a seguito della pronuncia della stessa Corte (sentenza n. 6093 del 24/02/2022) che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente limitatamente alla contestazione IRAP; per effetto di tale sentenza la legittimità della pretesa erariale per IRES e IVA è divenuta definitiva. Poiché i primi undici motivi vertevano sulla sussistenza del credito e il dodicesimo sul periculum in mora, tutti risultano superati dall'accertamento giudiziale definitivo. La Corte ha altresì richiamato l'obbligo di riduzione proporzionale dell'iscrizione ipotecaria in caso di accoglimento parziale (D.Lgs. 472/1997, art.22, comma 7) e ha disposto che il giudice di merito provveda alla riduzione nella misura corrispondente alla minore imposta accertata. Le spese di cassazione sono state dichiarate irripetibili e non è stato imposto il pagamento del "doppio contributo unificato" in considerazione della sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Costituzione
Le doglianze per omessa motivazione sono state esaminate ma risultano inefficaci alla luce del giudicato esterno; quindi la presunta violazione dell'art.111 è superata dal sopravvenuto accertamento definitivo.
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1 (n. 3 e n.4)
Norme invocate per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e nullità per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi sopravvenuti inammissibili per l'esistenza del giudicato esterno.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione processuale relativa al ricorso per cassazione in materia tributaria, richiamata per fondamento dei mezzi impugnatori; la Corte ha applicato i principi sul giudicato esterno nell'ambito del processo tributario.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Norma su tassazione di proventi da attività illecita (riciclaggio); la Corte non ha risolto il merito sulla qualificazione delle somme in quanto la questione risulta preclusa dal giudicato sulle imposte IRES/IVA.
D.Lgs. 19 agosto 1997, n. 472
Prevede la riduzione proporzionale dell'iscrizione ipotecaria o del sequestro in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione; la Corte ha richiamato questo obbligo e indicato che il giudice di merito deve provvedere alla riduzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nella discussione sul raddoppio dei termini di accertamento; la questione è stata in parte assorbita dal giudicato formatosi su altra pronuncia.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla tesi di abrogazione del raddoppio dei termini; la Corte non ha esaminato nuovamente il punto dato il giudicato intervenuto.
D.P.R. 21 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo vista la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Codice penale
art. 648‑bis (riciclaggio)
Richiamato nella doglianza sulla inesistenza del reato presupposto; la Corte non è entrata nel merito della qualificazione penale dei fatti perché la questione è preclusa dal giudicato esterno sul piano tributario.
Massime di principio
- Se, nel corso o dopo il giudizio sulla misura cautelare, si forma un giudicato definitivo su atti impositivi connessi, il giudicato esterno preclude il riesame delle stesse questioni di fatto e diritto che costituiscono la premessa logica della misura cautelare; l'impugnazione della misura diventa inammissibile nei punti sovraordinati dal giudicato.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno (anche se formato successivamente alla sentenza impugnata) e tale giudicato vincola il processo sulla medesima questione tra le stesse parti.
- In caso di accoglimento parziale delle impugnazioni sugli atti impositivi, la misura cautelare (iscrizione ipotecaria/sequestro) deve essere ridotta proporzionalmente all'entità della pretesa residua (art.22, comma 7, D.Lgs.472/1997). La riduzione va disposta dal giudice competente dopo la pronuncia di cassazione che ha formato giudicato.
- Quando la difesa invoca l'inesistenza del reato presupposto per contestare misure cautelari fiscali, verificare prima se esistono sentenze definitive sugli stessi accertamenti: il giudicato tributario può rendere ininfluente la disamina penale ai fini della cautela fiscale.
- La mancata difesa da parte dell'Amministrazione in Cassazione può comportare l'irripetibilità delle spese di giudizio nei confronti dell'Amministrazione stessa; inoltre, la sopravvenienza di cause che rendono inammissibile il ricorso può escludere l'obbligo del cd. doppio contributo unificato.
- Nel valutare la possibilità di esperire nuovi mezzi cautelari o impugnazioni, è essenziale accertare la situazione dei gravami e i ricorsi pendenti o definiti sulle stesse somme: questioni già decise con giudicato impediscono la riproposizione delle stesse doglianze.
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