Sentenza del 29/12/2017 n. 31118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2003 e 2004, emessi per l'indebita applicazione del regime speciale IVA del margine previsto dal D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e seguenti, in relazione all'acquisto intracomunitario di autovetture usate. Sosteneva, inoltre, che non fosse tenuta a verificare oltre il profilo formale delle fatture, che la CTR avesse motivato in modo insufficiente e che l'Agenzia non avesse provato adeguatamente l'insussistenza dei presupposti per il regime del margine né consentito un pieno contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati; il terzo e il quinto infondati o inammissibili; il quarto inammissibile. La Corte ha confermato che il regime del margine è facoltativo, speciale e derogatorio, da interpretare restrittivamente. Una volta forniti dall'Amministrazione elementi oggettivi e specifici sull'indebita applicazione del regime, spetta al cessionario dimostrare la propria buona fede mediante la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, l'esame dei libretti di circolazione avrebbe consentito di rilevare che i cedenti comunitari erano società commerciali soggette al regime ordinario IVA. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.800, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e seguenti, convertito nella L. n. 85 del 1995
Il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'IVA.
Il regime del margine deve essere applicato restrittivamente e presuppone che il bene sia stato acquistato da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA a monte. Se l'Amministrazione contesta l'indebita applicazione sulla base di elementi specifici, il cessionario deve dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8
La disposizione è stata richiamata dalla società per sostenere che i controlli del cessionario dovessero limitarsi agli aspetti formali della fattura; la Corte ha però ritenuto decisiva, nel caso concreto, la verifica sostanziale dei presupposti del regime del margine.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Gli atti tributari devono essere motivati e consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa. La Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo al processo verbale e alle fatture allegate.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso esaminato non è stata ravvisata una violazione rilevante.
Codice civile, art. 2697
Rileva in materia di onere della prova. La Corte ha stabilito che, dopo la contestazione dell'Amministrazione fondata su elementi oggettivi, grava sul contribuente la prova della buona fede e della diligenza necessaria per l'applicazione del regime agevolato.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Le norme sul principio dispositivo e sul libero convincimento del giudice non consentono di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove. La violazione è deducibile solo nei limiti ammessi per il vizio di motivazione e deve risultare direttamente dalla sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi deducibili secondo la norma e non consente il riesame del merito o delle risultanze probatorie.
Codice di procedura civile, art. 378
È stato richiamato per il deposito della memoria illustrativa della ricorrente, senza incidere sull'esito del giudizio.
Cass., Sezioni Unite, n. 21105 del 2017
Ha fissato il principio secondo cui il cessionario che applica il regime del margine deve provare la buona fede e la massima diligenza, verificando gli elementi disponibili per accertare se l'IVA sia stata assolta senza detrazione a monte.
Cass. n. 658 del 2014
Ha riconosciuto una presunzione contraria quando i precedenti proprietari operano professionalmente nella rivendita, nel noleggio o nel leasing di veicoli: in tal caso si presume l'avvenuta detrazione dell'IVA e il regime del margine non è applicabile.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine è un'eccezione al regime ordinario e non può essere applicato automaticamente sulla base della sola fattura ricevuta.
- Quando l'Amministrazione fornisce indizi concreti sull'erronea applicazione del regime, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- Nel commercio di veicoli usati, il controllo dei libretti di circolazione e dei precedenti intestatari costituisce normalmente un adempimento diligente e facilmente esigibile.
- Se i precedenti proprietari sono società commerciali o operatori professionali del settore automobilistico, aumenta il rischio che l'IVA sia stata detratta e che il regime del margine sia negato.
- È opportuno conservare documentazione delle verifiche effettuate, comprese carte di circolazione, precedenti intestazioni, natura dei cedenti e ogni altra informazione facilmente reperibile.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: le contestazioni devono colpire specificamente la motivazione della sentenza o denunciare un effettivo errore di diritto.
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