Sentenza del 15/10/2018 n. 1836 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tari - Ipotesi di intassabilità dei rifiuti rappresentati da imballaggi terziari ritenuti rifiuti speciali - Non sussiste quando il Comune abbia assimilato gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato avvisi bonari, avvisi di liquidazione e atti di contestazione relativi a TARES, TARSU/TIA e TARI per gli anni 2013-2015, sostenendo che le superfici dei magazzini producessero rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari, conferiti a soggetti autorizzati e avviati al recupero. Ha quindi chiesto l'esenzione dalla tassa oppure, in subordine, l'applicazione della riduzione del 70% prevista dal regolamento comunale. La società contestava inoltre la legittimità della percentuale regolamentare, ritenendola priva di criteri adeguati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva accolto parzialmente i ricorsi, stabilendo che la superficie imponibile fosse determinata nella misura del 70%, e aveva rigettato le ulteriori richieste. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese. Il giudice ha rilevato che il Comune aveva assimilato agli urbani gli imballaggi primari, secondari e terziari e che, pertanto, tali rifiuti erano soggetti a tassazione. L'esenzione riguarda solo i rifiuti non assimilati e non conferibili al normale ciclo di raccolta e smaltimento. Poiché la contribuente non aveva fornito elementi sufficienti per determinare con precisione la quantità e le superfici interessate dai rifiuti speciali, è stata mantenuta la riduzione forfettaria del 70%.
Norme richiamate
Art. 218, comma 1, lettere b), c) e d), D.Lgs. n. 152/2006
La norma distingue gli imballaggi primari, secondari e terziari in base alla loro funzione.
Gli imballaggi terziari sono quelli destinati a facilitare la manipolazione e il trasporto di materie prime o prodotti finiti e a prevenire i danni derivanti dal trasporto. La loro qualificazione dipende dalla funzione concretamente svolta.
Art. 198, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 152/2006
Attribuisce ai Comuni compiti in materia di gestione dei rifiuti e di assimilazione dei rifiuti agli urbani.
Spetta al Comune definire, nell'ambito della disciplina del servizio di raccolta e smaltimento, quali rifiuti possano essere assimilati agli urbani e quindi assoggettati al tributo.
Art. 14, comma 10, L. n. 214/2011
Prevede l'esclusione o il trattamento differenziato dei rifiuti non assimilati.
La disposizione non consente l'esenzione quando il Comune abbia validamente assimilato i rifiuti, inclusi gli imballaggi terziari, agli urbani.
Art. 5 del regolamento comunale di Vicopisano
Prevede una determinazione forfettaria della superficie imponibile, con riduzione del 70% per le altre attività.
Quando nei locali si producono anche rifiuti speciali non assimilati e non è possibile individuare con precisione le superfici interessate, può applicarsi una riduzione forfettaria della superficie tassabile.
Cass. civ., sez. tributaria, 22 settembre 2017, n. 22130
L'onere di provare le condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni grava sul contribuente.
L'esenzione o la riduzione costituisce un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento al tributo; il contribuente deve quindi dimostrare concretamente i presupposti del beneficio.
Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531
Sono esclusi dal tributo i rifiuti sottratti al conferimento alle aziende di raccolta perché non inseribili nel normale ciclo di manipolazione e smaltimento.
La tassazione riguarda in via generale i rifiuti prodotti nei locali imponibili; l'esclusione opera solo per quelli effettivamente non assimilati e non gestibili attraverso il normale servizio comunale.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione dalla TARI: occorre verificare il regolamento comunale e l'eventuale assimilazione dei rifiuti agli urbani.
- Anche gli imballaggi terziari possono essere tassati se il Comune li ha validamente assimilati agli urbani e li ha ricompresi nel proprio servizio di gestione.
- Il contribuente che invoca l'esenzione o una riduzione deve fornire prova documentale concreta della tipologia dei rifiuti, delle quantità prodotte, delle superfici interessate e del loro effettivo avvio a recupero o smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- Quando non sia possibile individuare con precisione le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, il regolamento comunale può prevedere una riduzione forfettaria della superficie imponibile.
- I formulari di identificazione dei rifiuti e le fatture degli operatori autorizzati sono utili, ma possono non essere sufficienti se non consentono di collegare puntualmente i rifiuti alle specifiche superfici e di distinguere quelli assimilati da quelli non assimilati.
- In caso di assimilazione comunale, la contestazione deve concentrarsi sulla validità dell'assimilazione, sulla corretta applicazione del regolamento e sulla prova dell'effettiva produzione di rifiuti non assimilati, non soltanto sulla loro qualificazione astratta come imballaggi terziari.
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