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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2132/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente, terzo interessato, aveva chiesto il dissequestro di un conto corrente e di un'autovettura a lei intestati. Avverso il rigetto della richiesta di dissequestro il difensore propose appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.; il Tribunale di Catanzaro dichiarò l'appello inammissibile ritenendo che mancasse la procura speciale conferita al difensore. La ricorrente ha invece censurato tale decisione sostenendo che la procura speciale era stata conferita (22/05/2015) e allegata all'istanza di dissequestro trasmessa via PEC il 22/05/2020.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo provata documentalmente la presenza della procura speciale allegata via PEC e conforme ai requisiti di legge. Ha affermato che la procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. non richiede formule sacramentali, ma una chiara manifestazione di volontà di conferire il mandato al difensore per chiedere il dissequestro e proporre impugnazioni. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata sul punto e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il giudizio (remissione per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello del terzo interessato avverso provvedimenti in materia di sequestro; riconosce la legittimazione del terzo o del suo difensore a proporre appello contro il rigetto della richiesta di dissequestro.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede che il difensore del terzo interessato sia munito di procura speciale per proporre impugnazioni in materia di sequestro, ma tale procura non necessita di formule sacramentali: è sufficiente che emergano inequivocabilmente la volontà e l'incarico conferito per chiedere il dissequestro e proporre impugnazioni.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente la rimessione degli atti al giudice competente per il nuovo esame dopo l'annullamento del provvedimento impugnato dalla Corte.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Permette di dedurre in Cassazione la violazione di legge quale motivo di impugnazione; qui è stato invocato per censurare la declaratoria di inammissibilità per presunta mancanza di procura speciale.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo: riguarda i poteri e la rappresentanza nel processo penale (nozione di procura e rappresentanza), utilizzato in raccordo con l'art. 100 per valutare la validità della procura speciale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle disposizioni procedurali in materia di impugnazioni e relativi atti; citato nel quadro normativo connesso al motivo di cassazione.

Massime di principio

  • Per proporre appello ex art. 322-bis in qualità di terzo interessato il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.; tuttavia la procura non richiede formule particolari, basta che esprima chiaramente la volontà di conferire al professionista il mandato a richiedere il dissequestro e a proporre impugnazioni.
  • La procura speciale può essere validamente allegata e prodotta tramite PEC insieme all'istanza di dissequestro: il Tribunale deve verificare il contenuto della documentazione depositata telematicamente prima di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello per assenza di procura.
  • In caso di contestazione della mancanza di procura, il difensore dovrebbe esplicitamente indicare e, se possibile, attestare nel deposito telematico la presenza del documento (data, oggetto della PEC, eventuali ricevute) per evitare decisioni di inammissibilità.
  • La carenza di formule 'sacre' nella procura non comporta di per sé l'invalidità: rileva la sostanza del mandato (attribuzione dei poteri difensivi specifici per la procedura), valutata anche alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Se il giudice di merito dichiara l'appello inammissibile per presunta assenza di procura ma la Corte accerta la sua esistenza e validità, la decisione sarà annullata e gli atti rimessi al giudice di merito per nuovo esame; pertanto è possibile il recupero processuale dell'impugnazione quando la documentazione provi la legittimazione del difensore.

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