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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45567/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e ha concesso la sospensione condizionale della pena. Deduce: 1) errata qualificazione giuridica della fattispecie, perché la condotta di falsificazione dell'assegno (art. 485 c.p.) sarebbe stata depenalizzata e quindi la condotta avrebbe dovuto essere qualificata al più come uso di atto falso (art. 489 c.p.); 2) omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), rispetto alle quali rileva la modica entità dell'importo, il mancato incasso e l'assenza di danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato la qualificazione come ricettazione, ricordando che la provenienza delittuosa dell'oggetto e' elemento normativo definito da norma esterna alla fattispecie e la sua rilevanza va valutata al momento della condotta; la sopravvenuta depenalizzazione dell'art. 485 c.p. non elimina la rilevanza penale della ricettazione. Sul secondo, ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del giudice del merito che ha escluso le attenuanti generiche in assenza di segni di resipiscenza e per le modalità esecutive del fatto. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda valutata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione è applicata perché la condotta di ricezione/acquisto di un assegno contraffatto corrisponde al modello legale; la provenienza delittuosa dell'oggetto è elemento esterno alla fattispecie e va valutata al momento della ricezione.

  • art. 485 cod. pen.

    La norma sulla falsità in scrittura privata è stata depenalizzata (d.lgs. 15/01/2016, n.17) e quindi la falsificazione in sé non è più sanzionata penalmente, ma tale depenalizzazione non determina automaticamente l'irrilevanza penale della successiva ricettazione.

  • art. 489 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile qualificazione alternativa (uso di atto falso), ma la Corte ha ritenuto che la condotta concreta fosse compatibile con la ricettazione e non con una mera ipotesi di uso di atto falso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di fatto del giudice del merito; la loro esclusione può essere motivata in base a ragioni preponderanti e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato correttamente le regole di ponderazione in concreto escludendo le attenuanti generiche.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di irretroattività e valutazione della rilevanza della norma al tempo della condotta: la sopravvenuta abrogazione o modifica della norma che definisce il reato presupposto non incide sulla valutazione della ricettazione compiuta anteriormente, quando la provenienza delittuosa è elemento esterno alla fattispecie.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 17

    Atto normativo che ha depenalizzato la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); la Corte rileva che tale modifica non determina di per sé l'irrilevanza della ricettazione che abbia avuto luogo anteriormente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad un'ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La ricettazione rimane perseguibile anche se il reato presupposto è stato successivamente depenalizzato, perché la provenienza delittuosa è elemento definito da norma esterna e va valutata al momento della condotta.
  • La sopravvenuta abrogazione o modifica della norma che punisce il reato presupposto non comporta automaticamente la non punibilità della condotta di ricettazione già realizzata.
  • La determinazione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto riservata al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è utile fornire al giudice elementi concreti di resipiscenza, minorità della condotta, assenza di profitto e di danno, nonché una ricostruzione credibile delle circostanze oggettive.
  • In difesa nei casi analoghi conviene provare la mancata consapevolezza della provenienza del bene, o dimostrare che la ricezione è avvenuta in un momento in cui l'eventuale norma presupposto non era rilevante, incidendo così sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
  • I motivi che attaccano la valutazione del giudice di merito circa la qualificazione giuridica o le attenuanti devono mostrare vizi di diritto o di motivazione per superare il limite della non sindacabilità in Cassazione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna per spese ex art. 616 c.p.p.

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