Cassazione Civile, Ordinanza n. 01201/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti a un avvocato. A fondamento del credito era stato prodotto un documento contenente un riconoscimento di debito di euro 40.000, sottoscritto dall’amministratore della società ingiunta sia in proprio sia quale legale rappresentante della società, su carta intestata di uno studio di architettura a lui riferibile. Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto e, contestualmente, querela di falso incidentale contro quel documento. In primo grado la querela veniva accolta, sulla base della c.t.u. e della valutazione comparativa della documentazione grafica, ritenendo il documento non riconducibile al sottoscrittore. In appello, invece, la sentenza veniva riformata e la scrittura era dichiarata autentica. Contro tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio dei querelanti e avesse svalutato indebitamente gli esiti della c.t.u., pretendendo una prova impossibile o non richiesta; (2) vizio motivazionale, per avere la Corte d’appello attribuito valore decisivo a una prova orale ritenuta irrilevante in primo grado e per avere affermato, senza adeguata base, la rinuncia alle prove orali, oltre a invocarsi il limite di cui all’art. 2721 c.c. sulla prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che non fosse rispettato l’onere di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il documento denunciato come falso non era stato adeguatamente trascritto né specificamente localizzato nel fascicolo; dall’altro, che i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre alla somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La denuncia di violazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove compiuta nel merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, anche mediante riassunto del loro contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito è assolto se il documento o atto richiamato è specificamente indicato nel ricorso e accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la formazione o produzione nel giudizio di merito.
art. 360 c.p.c.
I motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la conformità rileva anche ai fini delle conseguenze sulle spese.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna ulteriore per la soccombenza in una pronuncia conforme alla proposta accelerata, parametrando equitativamente la somma dovuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2721 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come limite alla prova testimoniale sul contenuto del documento, ma non è stato oggetto di accoglimento nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; non basta lamentare che la prova sia stata apprezzata in modo non condiviso.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e documenti su cui si fondano le censure devono essere indicati con precisione, nei loro contenuti rilevanti e nella loro collocazione processuale.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito della controversia o a sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di appello.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando espone gli elementi ritenuti decisivi per il convincimento, senza necessità di confutare singolarmente ogni argomento delle parti o ogni risultanza istruttoria.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una critica alla ponderazione delle prove o a una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
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