Cassazione Civile, Ordinanza n. 30091/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero a tassazione emesso per gli anni d'imposta 2002 e 2003 nei confronti di una società e dei relativi soci, per imposte dirette, IVA e sanzioni, in relazione a fatture ritenute dall'Ufficio relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR del Molise aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la fatturazione fosse legittima perché regolarmente registrata e presente nella contabilità societaria, con conseguente attendibilità ai fini IVA e insussistenza di maggior reddito di partecipazione imputabile ai soci. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esposto adeguatamente le ragioni della decisione; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la mera regolarità formale di registrazioni contabili e fatture non basta a provare l'effettività delle operazioni quando l'Ufficio contesta la natura fittizia delle stesse. I contribuenti hanno resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi fossero specifici e investissero effettivamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha rigettato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente né meramente grafica: il giudice di merito aveva comunque individuato il fondamento decisorio nella regolare contabilizzazione delle fatture e nella ritenuta esistenza delle operazioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta ai principi sul riparto dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, avendo attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, elemento insufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La censura di nullità per motivazione va valutata alla luce dell'effettiva esistenza di un percorso argomentativo comprensibile; la motivazione non è nulla se consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di IVA e onere della prova.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, che presuppone l'effettività dell'operazione fatturata.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato quale norma sulla fattura, che non basta da sola a provare l'effettività di operazioni contestate come inesistenti.
art. 2697 c.c.
L'Ufficio deve provare gli elementi dell'inesistenza delle operazioni; una volta forniti elementi presuntivi, il contribuente deve dare prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la sola regolarità formale.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta perché i motivi di ricorso intercettavano le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura costituisce di regola titolo per la detrazione dell'IVA e per la deduzione dei costi, ma tale effetto può essere contestato dall'Amministrazione con prova anche presuntiva dell'inesistenza dell'operazione.
- Se l'Ufficio fornisce elementi idonei a dimostrare che la fattura si riferisce a operazioni non realmente effettuate, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve provare l'effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate.
- La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella mera regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per dare apparenza di realtà a operazioni fittizie.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è sufficiente a integrare nullità la mera sinteticità della motivazione, se il percorso logico è comunque percepibile.
- Nel giudizio di cassazione è infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità quando i motivi di ricorso colgono le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
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