Sentenza n. 26/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” n. 2686 del 15.12.2023, avente ad oggetto “Esecuzione Sentenza Tar Catania n. 3151/2023 - Appalto servizio di Pulizia- Ditta Rekeep S.p.A. Aggiornamento Istat prezzo contrattuale Gennaio-Ottobre 2019”; - della nota dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” prot. n. 175/2024 del 2.1.2024, avente ad oggetto “Appalto servizio di Pulizia. Aggiornamento Istat prezzo contrattuale”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di liquidazione dell’adeguamento ISTAT del prezzo contrattuale per il periodo gennaio-ottobre 2019 e relativa nota di comunicazione, adottate in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, componenti del RTI aggiudicatario di un appalto per il servizio di pulizia e sanificazione, hanno impugnato la deliberazione con cui l’Azienda ha disposto il pagamento di € 180.151,52, IVA inclusa, quale adeguamento ISTAT maturato nel periodo gennaio-ottobre 2019. La liquidazione era stata adottata in esecuzione della precedente sentenza del TAR n. 3151/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi per tale periodo, indicando il criterio di calcolo da applicare: coefficiente riferito a giugno 2011 per il presidio Vittorio Emanuele e a maggio 2012 per il presidio Rodolico. Le ricorrenti, avendo appellato la precedente sentenza dinanzi al CGARS, hanno contestato la nuova deliberazione sostenendo che essa applicasse un criterio illegittimo, già censurato nell’appello. Hanno inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione del giudizio d’appello. L’Azienda ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando casi eccezionali o particolari giustificazioni idonei a derogare al principio di ragionevole durata del processo. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione, rilevando che sulla precedente sentenza non si era formato il giudicato, essendo ancora appellata. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La sentenza n. 3151/2023, pur appellata, era pienamente esecutiva ai sensi dell’art. 98 c.p.a., non essendone stati sospesi gli effetti dal giudice d’appello. L’Amministrazione aveva quindi correttamente dato esecuzione alla statuizione giudiziale applicando il criterio di calcolo espressamente indicato dal TAR. Nel nuovo giudizio non potevano essere riesaminati gli stessi motivi di illegittimità dedotti nell’appello contro la sentenza presupposta, tanto più che le ricorrenti non avevano formulato censure autonome riferite alla deliberazione di liquidazione. L’atto è stato pertanto ritenuto legittimo, restando salvi gli effetti conseguenti a un’eventuale riforma della sentenza presupposta in sede d’appello. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
piena esecutività ex art. 98 c.p.a. della sentenza n. 3151/2023
La sentenza amministrativa di primo grado è esecutiva anche se impugnata, salvo che il giudice d’appello ne sospenda gli effetti; l’amministrazione deve pertanto darvi esecuzione fino all’eventuale riforma.
Massime di principio
- La proposizione dell’appello contro una sentenza amministrativa di primo grado non ne sospende automaticamente l’efficacia esecutiva; in assenza di una misura sospensiva del giudice d’appello, l’amministrazione è tenuta a eseguire la sentenza.
- Nel giudizio promosso contro un atto adottato in esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice non può riesaminare, nei confronti dell’atto esecutivo, i medesimi motivi di illegittimità già devoluti al giudice d’appello contro la sentenza presupposta.
- Un atto amministrativo adottato in corretta e puntuale esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza esecutiva è legittimo, se non vengono dedotte censure autonome riguardanti l’attività amministrativa esecutiva.
- L’eventuale riforma in appello della sentenza posta a fondamento dell’atto esecutivo produce i conseguenti effetti anche sull’atto amministrativo adottato in sua esecuzione, pur non determinando, prima della riforma, l’illegittimità dell’atto stesso.
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