Ordinanza n. 988/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente, in servizio come Operatore Tramat presso una sede distante circa 130 km dalla residenza familiare, ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea presso enti militari situati in Perdasdefogu oppure Villaputzu/Capo San Lorenzo, richiesta per assistere la figlia minore riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. L’Amministrazione aveva concesso i permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, ma aveva escluso l’assegnazione temporanea per carenza, nelle sedi richieste, di posizioni utilmente occupabili nel profilo professionale di Operatore Tramat. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il limite previsto per il personale militare riguarda la vacanza di posizioni organiche per ruolo e grado, non la corrispondenza di uno specifico profilo professionale; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione illogica e contraddittoria; carenza assoluta di motivazione e mancata ponderazione tra esigenze organizzative dell’Amministrazione e necessità assistenziali della figlia; mancata risposta alle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990; violazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, poiché i permessi mensili non sarebbero idonei a soddisfare le esigenze assistenziali e non costituirebbero misura alternativa all’assegnazione temporanea.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ritenuto necessario verificare, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data della decisione amministrativa, se nelle sedi richieste fossero effettivamente tutte occupate le posizioni indicate dal Ministero nella memoria difensiva: presso il Poligono Interforze Salto di Quirra in Perdasdefogu, quattro posizioni di impiego di Operatore Tramat e ottantuno posizioni di Graduato; presso il Poligono sperimentale Interforze di Capo San Lorenzo in Villaputzu, una posizione di Operatore Tramat e trentasei posizioni di Graduato. Il Ministero della difesa dovrà depositare la relativa documentazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata una nuova udienza di merito al 22 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992
La disposizione costituisce la base della domanda di assegnazione temporanea del militare per esigenze di assistenza a familiare con handicap grave; la sua concreta applicazione è rimasta da valutare all’esito dell’istruttoria.
art. 981 d.lgs. n. 66/2010
i benefici della l. n. 104 del 1992 si applicano al personale militare “compatibilmente con il loro stato, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione”
Il ricorrente sostiene che il limite per il personale militare sia costituito dalla vacanza di posizioni organiche per ruolo e grado; l’ordinanza dispone acquisizioni documentali proprio per verificare la situazione delle posizioni nelle sedi richieste, senza definire ancora l’interpretazione della norma.
art. 33, comma 3, l. n. 104/1992
permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992
L’Amministrazione aveva concesso i permessi, ma la questione se essi siano sufficienti o alternativi rispetto all’assegnazione temporanea è stata dedotta dal ricorrente e non è stata ancora decisa.
art. 10-bis l. n. 241/1990
preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990
Il ricorrente ha contestato la mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il merito della censura non è stato definito.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la legittimità del diniego di assegnazione temporanea richiesta da un militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 dipende dalla concreta disponibilità di posizioni nelle sedi indicate, il giudice può ordinare all’Amministrazione di documentare la situazione organica esistente sia alla data della domanda sia alla data della decisione.
- In una controversia relativa all’assegnazione temporanea di personale militare per esigenze di assistenza familiare, l’accertamento della vacanza o dell’occupazione delle posizioni organiche deve essere riferito alle sedi richieste e alle qualifiche o posizioni indicate dall’Amministrazione come ostative all’assegnazione.
- La concessione dei permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 non determina, di per sé, la definizione della controversia sull’assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, quando il ricorrente sostiene che le due misure perseguano esigenze e finalità differenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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