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Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 2849 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Periodo di imposta e soglia di rilevanza penale - Obbligo di denuncia e raddoppio dei termini di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA previsto in presenza dell'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., per uno dei reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000. La questione centrale è stabilire se la soglia di rilevanza penale debba essere verificata cumulativamente considerando più annualità oppure distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La decisione

È stato affermato che l'obbligo di denuncia per un reato tributario determina il raddoppio dei termini di accertamento limitatamente al singolo periodo d'imposta nel quale la violazione penalmente rilevante è stata commessa. Anche se le condotte illecite si sono protratte per più anni e hanno dato luogo a indagini riferite a diverse annualità, la soglia penale deve essere verificata separatamente per ciascun periodo d'imposta. Il raddoppio costituisce infatti un'estensione eccezionale dei termini e non può operare automaticamente per tutte le annualità coinvolte.

Norme richiamate

  • Articolo 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio che abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

    L'obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000 costituisce il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento, ma deve riferirsi alla specifica annualità interessata.

  • D.lgs. n. 74/2000

    La soglia di rilevanza penale dei reati tributari deve essere verificata separatamente per ciascun periodo d'imposta; il superamento della soglia in un'annualità non comporta automaticamente conseguenze sulle altre.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento IVA opera solo quando, per la specifica annualità, emergano elementi idonei a imporre la denuncia di un reato tributario.
  • La soglia penale deve essere calcolata e verificata autonomamente per ciascun periodo d'imposta, senza cumulare violazioni relative ad anni diversi.
  • La mera esistenza di un'indagine penale o la continuità della condotta nel tempo non è sufficiente a estendere il raddoppio dei termini a tutte le annualità coinvolte.
  • Poiché il raddoppio è un'eccezione ai termini ordinari di accertamento, deve essere interpretato restrittivamente e adeguatamente giustificato dall'amministrazione finanziaria.
  • In una controversia concreta occorre verificare, per ogni annualità, sia il superamento della soglia penale sia la concreta sussistenza dell'obbligo di denuncia.

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