Sentenza del 12/12/2016 n. 3085 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Contraddittorio endoprocedimentale- Obbligatorietà - Tributi non armonizzati- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto instaurare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale, ossia consentirgli di presentare osservazioni e chiarimenti prima dell'emissione dell'atto. La questione riguardava tributi non armonizzati, come le imposte sui redditi, e un controllo fiscale eseguito mediante acquisizione documentale, cioè un controllo cosiddetto "a tavolino".
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è generalmente obbligata a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto quando il controllo avviene esclusivamente mediante esame di documenti e senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. L'obbligo di contraddittorio preventivo permane invece, secondo il principio richiamato, per i tributi armonizzati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.
Norme richiamate
Principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di contraddittorio
tributi c.d. "armonizzati"
Per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia generalmente necessaria, secondo i principi europei applicabili.
Disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati
non anche per quelli "non armonizzati"
Per le imposte sui redditi e gli altri tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo, salvo specifiche disposizioni di legge o particolari fattispecie.
Massime di principio
- Nei controlli fiscali documentali o "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina, di regola, l'illegittimità dell'accertamento.
- La necessità del contraddittorio deve essere valutata distinguendo tra tributi armonizzati e non armonizzati.
- Per i tributi armonizzati il contribuente può invocare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma deve normalmente dimostrare che avrebbe potuto fornire elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sull'esito del procedimento.
- Occorre verificare eventuali norme speciali che impongano il contraddittorio anche per tributi non armonizzati o in presenza di accessi, ispezioni e verifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 364 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 366 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 793 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2164 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →