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Sentenza

Sentenza del 12/12/2016 n. 3085 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Contraddittorio endoprocedimentale- Obbligatorietà - Tributi non armonizzati- Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto instaurare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale, ossia consentirgli di presentare osservazioni e chiarimenti prima dell'emissione dell'atto. La questione riguardava tributi non armonizzati, come le imposte sui redditi, e un controllo fiscale eseguito mediante acquisizione documentale, cioè un controllo cosiddetto "a tavolino".

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è generalmente obbligata a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto quando il controllo avviene esclusivamente mediante esame di documenti e senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. L'obbligo di contraddittorio preventivo permane invece, secondo il principio richiamato, per i tributi armonizzati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

Norme richiamate

  • Principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di contraddittorio

    tributi c.d. "armonizzati"

    Per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia generalmente necessaria, secondo i principi europei applicabili.

  • Disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati

    non anche per quelli "non armonizzati"

    Per le imposte sui redditi e gli altri tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo, salvo specifiche disposizioni di legge o particolari fattispecie.

Massime di principio

  • Nei controlli fiscali documentali o "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina, di regola, l'illegittimità dell'accertamento.
  • La necessità del contraddittorio deve essere valutata distinguendo tra tributi armonizzati e non armonizzati.
  • Per i tributi armonizzati il contribuente può invocare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma deve normalmente dimostrare che avrebbe potuto fornire elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sull'esito del procedimento.
  • Occorre verificare eventuali norme speciali che impongano il contraddittorio anche per tributi non armonizzati o in presenza di accessi, ispezioni e verifiche.

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