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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30633/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. su beni a lei intestati (mobili, immobili e quote societarie), sostenendo: 1) violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321, comma 2, c.p.p. in quanto i beni erano intestati formalmente a soggetto non indagato e non era stata provata l'intestazione fittizia; il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova e si sarebbe basato solo sulla sproporzione reddituale; 2) mancata motivazione circa il periculum in mora che giustifichi il sequestro anticipato; 3) violazione dell'art. 322-ter c.p. perché la confisca per equivalente sarebbe ammissibile solo quando sia impossibile reperire i beni profitto del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale è meramente apparente: il giudice di merito ha confuso e sovrapposto l'accertamento dell'intestazione fittizia con la sola valutazione della sproporzione reddituale, operando un'inversione dell'onere probatorio (l'accusa doveva dimostrare con elementi di gravità, precisione e concordanza la discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva). Ha inoltre rilevato l'assenza di motivazione sulla proporzionalità fra valore dei beni sequestrati e capacità del reato di produrre redditi illeciti nonché la mancata indicazione, nel provvedimento di sequestro, delle ragioni che giustificano il periculum in mora rispetto alla anticipazione dell'effetto ablativo. Sulla base di queste carenze la Corte ha annullato l'ordinanza e rimandato al Tribunale perché si conformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Regola la confisca 'allargata'. La Corte precisa che, se la confisca colpisce un terzo non indagato, l'accusa ha l'onere di provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la 'intestazione fittizia' (discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva); la mera sproporzione reddituale non è sufficiente per il terzo.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il provvedimento deve motivare anche il periculum in mora, ossia le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla sentenza definitiva, nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Regola la confisca per equivalente. La Corte richiama il principio per cui la confisca per equivalente è consentita prevalentemente quando non è possibile individuare o aggredire i beni profitto del reato; non può essere usata impropriamente senza verifica delle condizioni.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 c.p.p. è consentito per violazione di legge. La Corte sottolinea che vizi motivazionali possono costituire violazione di legge solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai provvedimenti impugnabili in Cassazione; la Corte richiama i limiti del sindacato in Cassazione (solo violazione di legge, con eccezioni per motivazione assente o apparentemente viziata).

Massime di principio

  • Se si sequestrano beni intestati a terzi non indagati ai fini della confisca 'allargata', l'accusa deve provare l'intestazione fittizia con elementi di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente la sola sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni.
  • Il corretto ordine logico: prima accertare elementi concreti che indichino l'intestazione fittizia (interposizione), poi valutare la sproporzione reddituale; invertire quest'ordine determina vizio della motivazione.
  • Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una specifica e congrua motivazione sul periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'ablazione rispetto al giudicato.
  • La misura reale (sequestro/confisca) deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura ablativa va calibrata sulla ragionevole congruenza tra i profitti illeciti accertati e il valore dei beni oggetto di confisca.
  • La confisca per equivalente richiede, di norma, l'accertamento dell'impossibilità di reperire i beni costituenti il profitto del reato prima di essere applicata.

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