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Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, della deliberazione della G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025, avente ad oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi” di cui alle Linee Guida AgID del 2020 e del 2022, nella parte in cui assegna tali incombenti istituzionali al VI° settore comunale di cui il ricorrente è responsabile, anziché al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale; nonché, ove occorra del decreto sindacale n.-OMISSIS- con cui, in esecuzione della deliberazione menzionata, il ricorrente viene nominato quale responsabile della gestione e della conservazione documentale, ivi compresi gli adempimenti connessi al protocollo informatico comunale.

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che assegna al settore diretto dal ricorrente gli adempimenti relativi alla gestione e conservazione documentale e al protocollo informatico, nonché decreto sindacale di nomina del ricorrente quale responsabile di tali attività

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 29 dicembre 2025, nella parte in cui attribuisce al VI settore comunale, da lui diretto, gli adempimenti relativi al Manuale di conservazione e gestione documentale e al Manuale di gestione del protocollo informatico, sostenendo che tali funzioni avrebbero dovuto essere assegnate al I settore Amministrazione Generale, presso il quale era collocato il servizio di protocollo e archivio informatico. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, il decreto sindacale con cui è stato nominato responsabile della gestione e conservazione documentale e degli adempimenti connessi al protocollo informatico. Ha dedotto: eccesso di potere per illogicità e irrazionalità derivante da sovraffollamento funzionale, in violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 17 CAD, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 97 Cost., dei doveri di buona e corretta azione amministrativa e delle Linee guida AgID; violazione del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, illogicità, contraddittorietà, sviamento e interferenza funzionale; ulteriore violazione dell’art. 97 Cost. e dei doveri di buona amministrazione; irrazionalità, sviamento e pretestuosità della nomina, anche in relazione alla prossimità della scadenza del Questionario AgID. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse atti di microrganizzazione e l’esercizio dei poteri del datore di lavoro pubblico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia, pur formalmente diretta all’annullamento di una deliberazione della Giunta e di un decreto sindacale, riguarda sostanzialmente l’assegnazione di compiti istituzionali e i conseguenti carichi di lavoro gravanti sul dipendente nell’ambito del rapporto di impiego. Si tratta quindi di atti di microrganizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, adottati dalla pubblica amministrazione con i poteri propri del datore di lavoro privato. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, secondo il quale la giurisdizione si determina in base all’intrinseca consistenza della posizione giuridica dedotta e non alla qualificazione formale della domanda come azione di annullamento. Ha distinto tali atti dagli atti di macro-organizzazione, relativi alle linee fondamentali degli uffici, agli uffici di maggiore rilevanza, al conferimento della relativa titolarità e alle dotazioni organiche complessive, che restano assoggettati alla giurisdizione amministrativa. Il ricorrente è stato autorizzato a riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e del rilievo officioso della questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di microrganizzazione adottati nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono espressione dei poteri del datore di lavoro privato e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di macro-organizzazione concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, gli uffici di maggiore rilevanza, il conferimento della relativa titolarità e le dotazioni organiche complessive appartengono alla sfera pubblicistica e sono sindacabili dal giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 17 CAD

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’attribuzione degli adempimenti relativi alla gestione documentale, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva, non in base alla qualificazione formale della domanda proposta dal ricorrente come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
  • Le decisioni con cui una pubblica amministrazione assegna specifici compiti, responsabilità e carichi di lavoro a un dipendente nell’ambito dell’organizzazione interna costituiscono atti di microrganizzazione, anche quando siano formalizzate mediante deliberazioni o decreti amministrativi.
  • Gli atti di microrganizzazione adottati ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono espressione dei poteri del datore di lavoro privato e le controversie relative alla loro legittimità appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di organizzazione del lavoro pubblico riguarda gli atti di macro-organizzazione, relativi alla definizione delle linee fondamentali degli uffici, degli uffici di maggiore rilevanza, delle modalità di conferimento della relativa titolarità e delle dotazioni organiche complessive.
  • Il giudice ordinario, quando conosce di una controversia relativa a un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, può disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi che incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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