Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello contestando violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene che nessuno ha assistito all'evento, che l'auto era parcheggiata in area privata (non soggetta al codice della strada), che non vi sarebbe nesso causale fra eventuale divieto di sosta e le lesioni riportate dalla persona offesa, la quale avrebbe agito con propria negligenza transitando dal passo carrabile; deduce inoltre che la condanna si fonda sulle sole dichiarazioni della parte offesa. Con secondo motivo contesta il diniego del beneficio della non menzione, ritenendo applicabile il principio dell'emenda in ragione dell'estinzione di precedenti penali.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato la responsabilità penale per lesioni colpose ritenendo che la causa dell'evento sia la mancata manutenzione del veicolo (sporgenza tagliente del proiettore sinistro) e non la sola violazione del divieto di sosta. Pur escludendo l'imputazione oggettiva tout court, la Corte ha individuato una regola di diligenza specifica (dovere di corretta manutenzione del veicolo) la cui violazione integra il reato colposo. Sono rigettate le eccezioni sulla natura pubblica/privata dell'area, sull'intervento della condotta della vittima quale causa esclusiva dell'evento e sulla insufficienza probatoria basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa (la cui deposizione può valere se valutata attendibile). Il motivo relativo alla non menzione è ritenuto inammissibile in cassazione per limiti di proponibilità dei motivi e, comunque, adeguatamente motivato in sede di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la parte civile non ottiene liquidazione delle spese di legittimità per deposito tardivo.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la valutazione della responsabilità penale per lesioni colpose; la Corte conferma che l'imputazione penale deve fondarsi su colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e su violazione di regole di diligenza.
art. 2054, comma 4, cod. civ.
"in ogni caso proprietari e conducenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione e manutenzione del veicolo"
Richiamato come indicazione del dovere di corretta manutenzione del veicolo; la Corte precisa che la disciplina civilistica non impone imputazione oggettiva penale, ma può orientare la determinazione della regola di diligenza richiesta in ambito penale.
art. 79 cod. strada
"I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza..."
Ulteriore fonte normativa che conferma l'esistenza dell'obbligo di manutenzione e di efficienza del veicolo rilevante ai fini della valutazione della diligenza.
art. 158 cod. strada
Citato dalla difesa come norma sul divieto di sosta davanti ai passi carrabili; la Corte ritiene però irrilevante, nel caso concreto, ai fini dell'imputazione penale, perché la responsabilità è stata ancorata al vizio di manutenzione e non alla sola violazione del divieto di sosta.
art. 43 cod. pen.
Riferimento al principio generale della colpevolezza che impedisce l'imputazione oggettiva; tuttavia la Corte indica che la violazione di regole di diligenza può integrare la responsabilità penale.
art. 41, comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione al concetto di causa idonea da sola a determinare l'evento; la Corte valuta e respinge l'eccezione che attribuiva l'evento esclusivamente alla condotta della vittima.
art. 175 e art. 133 cod. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla concessione della non menzione; la Corte giudica la censura inammissibile in questa sede e comunque ritiene adeguata la motivazione sfavorevole al beneficio.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"
Norma di ammissibilità del ricorso per cassazione che limita i motivi proponibili contro sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace; la Corte la applica per dichiarare inammissibili alcune doglianze di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente in tema di regole probatorie e riscontri esterni; la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono valere come prova se sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità.
Massime di principio
- La responsabilità penale per lesioni colpose può fondarsi non solo su violazioni formali del codice della strada ma anche sulla violazione di un dovere generale di diligenza, come l'obbligo di corretta manutenzione del veicolo.
- La richiamata disciplina civilistica (es. art. 2054 cod. civ.) non trasferisce automaticamente una responsabilità oggettiva in sede penale, ma può indicare la regola cautelare che il giudice penale deve valutare come parametro di diligenza.
- La collocazione del veicolo in area privata o pubblica e la mera violazione di norme di circolazione non escludono la responsabilità se il veicolo, per cattiva manutenzione, è causa di danno a terzi.
- La condotta della vittima (eventuale imprudenza o scelta di percorrere il passo carrabile) non esclude la responsabilità del proprietario o conducente se il difetto della cosa custodita era idoneo a provocare il danno anche indipendentemente dal comportamento della vittima.
- La deposizione della persona offesa può da sola sostenere una condanna, purché sia valutata positivamente nella attendibilità e, se la parte offesa è parte civile, il controllo può richiedere maggiore rigore e riscontri ove necessari.
- In sede di cassazione i motivi proponibili sono soggetti a limiti formali (art. 606 c.p.p., comma 2-bis) quando si impugna sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace; molte censure di mera motivazione possono risultare inammissibili.
- Le richieste riguardanti la non menzione della condanna sono valutate sulla base dei precedenti e delle regole sull'emenda; l'estinzione di precedenti non garantisce automaticamente la non menzione se il giudice ritiene sussistenti ragioni contrarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →