Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione del Ministero della Cultura-Gallerie degli Uffizi, di aderire alla Convenzione Consip “Musei”, per l'acquisizione del servizio di controllo accessi, comunicata alla ricorrente con pec in data 6 maggio 2025, con efficacia differita dell'avvio del servizio al 1° luglio 2026; - ove occorrer possa, della delibera n. 351 del 21 novembre 2024, pubblicata sul sito de "Le Gallerie degli Uffizi" in data 8 maggio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, con i quali si sia proceduto all'istruttoria e all'avvio della procedura di adesione, della successiva Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) e dell'Ordinativo di Fornitura (ODF); - con espressa richiesta di declaratoria d'inefficacia dell'adesione e di risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegro della posizione, valutazione dell'opzione di proroga e/o comunque d’indizione di nuova gara; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11 settembre 2025: - della nota trasmessa a mezzo pec il 4.7.2025, con la quale, in riscontro a istanza della ricorrente, l’Amministrazione ha specificato di non essere tenuta a supportare la decisione di aderire alla Convenzione Consip “Musei” con una specifica determina volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza; - della determina n.163 del 5 giugno 2025, trasmessa a mezzo pec in data 4.7.2025, con la quale è stato adottato l’ordinativo per servizi aggiuntivi relativi al controllo accessi; - della nota prot. 5169-P del 30.5.2025, menzionata nella determina n.163 del 5 giugno 2025, con la quale la P.A. ha esternato l’esigenza d’integrare l’ordinativo principale di fornitura al fine di aumentare le attività di servizi di assistenza e supporto al pubblico; - del riepilogo dell’atto aggiuntivo all’ordinativo principale prot. 5301-A del 5.6.2025; - della nota prot. n. 5270-A del 5.6.2025, recante “trasmissione PDA revisionato (REV. 08)”, menzionata nella citata delibera; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego d’accesso comunicato con nota del 4 luglio 2025; e per la declaratoria d’inefficacia dell’impugnata adesione e per il risarcimento danni in forma specifica, mediante reintegro nella posizione fatta valere e valutazione dell’opzione di proroga e/o comunque dell’indizione di nuova gara alla quale la ricorrente possa partecipare.

Giustizia amministrativa202501717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Adesione delle Gallerie degli Uffizi alla Convenzione Consip "Facility Management Beni Culturali" - Lotto 5, con affidamento al RTI aggiudicatario e avvio differito del servizio di controllo accessi al 1° luglio 2026, nonché i successivi atti aggiuntivi e il parziale diniego di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare del contratto per il servizio di controllo accessi fino al 30 giugno 2026, ha impugnato la comunicazione del 6 maggio 2025, la determina n. 351 del 21 novembre 2024, la determina n. 163 del 5 giugno 2025 e gli atti connessi, chiedendo l'inefficacia dell'adesione alla Convenzione Consip, il reintegro nella posizione contrattuale, la valutazione dell'opzione di proroga o l'indizione di una nuova gara, nonché l'ostensione della documentazione non integralmente rilasciata. Ha dedotto, in sintesi: l'illegittimità dell'adesione con efficacia differita di oltre un anno per inattualità del fabbisogno e degli accertamenti sui requisiti; la violazione della disciplina della Convenzione, che prevederebbe l'avvio dei servizi entro 45 giorni, o al massimo 60 giorni, dall'ordinativo; la violazione dell'art. 59 d.lgs. 36/2023 e dei principi di risultato, fiducia, buon andamento, economicità, concorrenza e legittimo affidamento; il difetto di istruttoria e di motivazione sulla convenienza economica e qualitativa dell'adesione, rispetto alla prosecuzione del contratto, all'esercizio dell'opzione di rinnovo o all'indizione di una gara autonoma; l'erronea qualificazione del controllo accessi come servizio soggetto all'obbligo di adesione Consip; la carenza del set minimo di servizi previsto dal capitolato; l'integrazione postuma dell'adesione mediante la determina n. 163/2025; l'omessa verifica attuale dei requisiti dell'affidatario; l'illegittimità del parziale diniego di accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, i motivi aggiunti e la richiesta istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la Convenzione Consip fosse vigente fino al 7 giugno 2025 e che l'atto aggiuntivo relativo al controllo accessi fosse stato emesso il 5 giugno 2025, quindi durante la sua vigenza. Il differimento dell'avvio al 1° luglio 2026 è stato giudicato legittimo perché l'art. 4.2 del capitolato stabiliva il termine finale degli atti aggiuntivi, ma non un termine iniziale, mentre la Guida alla Convenzione consentiva l'attivazione dei servizi in tempi diversi; inoltre, gli artt. 5.5.5 e 5.5.6, relativi all'avvio entro 45 o 60 giorni, riguardavano l'ordinativo principale e non gli atti aggiuntivi. Le Gallerie degli Uffizi, quali ufficio periferico dirigenziale di livello generale del Ministero della Cultura, rientravano nell'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip previsto dall'art. 1, comma 449, primo periodo, l. 296/2006. Ne conseguiva che non era necessaria una specifica motivazione sulla convenienza dell'adesione, né poteva configurarsi un'integrazione postuma della decisione o un difetto di istruttoria. L'adesione non pregiudicava una posizione tutelabile della ricorrente quanto al rinnovo, che costituiva una mera facoltà dell'amministrazione, né quanto alla partecipazione a una futura gara. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sul set minimo di servizi, poiché la determina n. 351/2024 contemplava le categorie richieste dalla modalità semplificata e il capitolato consentiva di definire i servizi nell'ordinativo principale anche quando la loro erogazione fosse differita in ragione della scadenza di contratti in essere. Il servizio di assistenza e supporto al pubblico, comprendente il controllo accessi, rientrava negli altri servizi operativi previsti dal capitolato. La richiesta di accesso è stata respinta in quanto ritenuta esplorativa. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 488/1999

    Disciplina il ricorso alle Convenzioni Consip cui si riferiva l'adesione contestata.

  • art. 1, comma 449, primo periodo, l. 296/2006

    È stato interpretato nel senso di imporre alle amministrazioni statali l'adesione alle Convenzioni Consip vigenti per i beni e servizi disponibili.

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'uso dell'accordo quadro; il TAR ha escluso che l'adesione fosse abusiva o elusiva della concorrenza.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente li ha richiamati in relazione ai principi del risultato e della fiducia; le censure fondate su tali principi sono state respinte.

  • artt. 115 e 117 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente ne ha invocato la disciplina speciale dei servizi di valorizzazione culturale per escludere l'obbligo di adesione Consip; il TAR ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, l'obbligo derivante dalla disciplina delle Convenzioni Consip.

  • art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato per qualificare le Gallerie degli Uffizi come museo e istituto o luogo della cultura incluso nell'ambito oggettivo della Convenzione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di acquisizione ed esibizione documentale è stata respinta perché ritenuta esplorativa, una volta accertata l'infondatezza delle censure principali.

  • art. 4.2 del Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    Consente che gli ordinativi principali e gli atti aggiuntivi abbiano durata entro il termine dell'ordinativo principale e non stabilisce un termine iniziale massimo per l'attivazione degli atti aggiuntivi.

  • artt. 5.5.5 e 5.5.6 del Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi di cui all’OPF entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna; il maggior termine concordato non potrà essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’OPF stesso.

    I termini di 45 e 60 giorni riguardano l'ordinativo principale di fornitura e non sono applicabili agli atti aggiuntivi.

  • art. 5.2 del Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    La definizione dei servizi costituenti il Set Minimo di Servizi deve essere effettuata contestualmente all’utilizzo della Convenzione attraverso l’Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall’inizio di erogazione degli stessi, che può avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri Fornitori.

    Consente di definire i servizi nell'ordinativo principale anche se la loro erogazione decorre in momenti diversi per la presenza di contratti ancora in corso.

Massime di principio

  • Quando una Convenzione Consip è vigente, un'amministrazione statale tenuta all'adesione può emettere l'ordinativo principale o l'atto aggiuntivo durante il periodo di validità della Convenzione, anche prevedendo l'avvio differito del servizio oltre la scadenza della Convenzione, se la disciplina convenzionale non stabilisce un termine iniziale massimo e consente l'attivazione dei servizi in tempi diversi.
  • I termini convenzionali di 45 o 60 giorni per l'avvio del servizio riferiti all'ordinativo principale non si estendono automaticamente agli atti aggiuntivi, quando il capitolato disciplina separatamente questi ultimi e ne consente l'attivazione differita.
  • L'amministrazione statale obbligata ad aderire a una Convenzione Consip vigente non è tenuta a svolgere una specifica comparazione economica e qualitativa con alternative autonome, né a motivare ulteriormente la convenienza dell'adesione, salvo che ciò sia imposto dalla disciplina applicabile o dalla stessa Convenzione.
  • La previsione, nell'ordinativo principale, del set minimo di servizi richiesto dalla Convenzione può comprendere servizi la cui erogazione inizi successivamente, quando il capitolato ammette tempi di attivazione diversi in ragione della scadenza di contratti già affidati ad altri operatori.
  • La mera facoltà dell'amministrazione di prorogare o rinnovare un contratto in essere non attribuisce all'affidatario una posizione tutelabile a ottenere la prosecuzione del rapporto né impedisce all'amministrazione di ricorrere a una Convenzione Consip obbligatoria.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaEsecuzione del contratto pubblicoAccesso agli atti di garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.