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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Revoca della sospensione condizionale della pena (pena principale di anno 1, otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) concessa con sentenza del GIP del Tribunale di Milano; la revoca era stata disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen. perché il ricorrente aveva commesso un nuovo delitto entro cinque anni. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo due censure: 1) il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 21/03/2024 indicava un oggetto troppo generico (violazione degli artt. 666, commi 1 e 2 c.p.p.), rendendo impossibile una adeguata strategia difensiva; 2) non sarebbe stato comunicato l'avviso dell'udienza camerale (violazione dell'art. 127, comma 1 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo ritenuto infondato: il decreto di fissazione indicava sufficientemente l'oggetto (esame dell'istanza della Procura generale finalizzata alla revoca della sospensione, con richiamo agli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p.), per cui non è stata violata la garanzia del contraddittorio; richiamati orientamenti che ammettono un'indicazione sintetica purché idonea a informare le parti. Secondo motivo ritenuto inammissibile: l'avviso d'udienza del 21/03/2024 risulta notificato per PEC all'avv. Tiziano Cilli, difensore eletto, il 27/11/2023, pertanto la comunicazione è regolare e non sussiste violazione dell'art. 127 c.p.p. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, primo comma, n. 1

    Fornisce la base normativa per la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario commette un nuovo delitto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato; applicata in sede esecutiva per disporre la revoca

  • art. 666 cod. proc. pen.

    art. 666, commi 1 e 2 e richiamo al comma 3

    Il decreto di fissazione dell'udienza deve indicare, anche in forma succinta o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'oggetto necessario al rispetto del principio del contraddittorio; non è richiesta l'esposizione dettagliata delle ragioni

  • art. 127 cod. proc. pen.

    La comunicazione dell'avviso d'udienza al difensore eletto, anche mediante PEC, è valida e soddisfa l'obbligo di informazione; prova della notifica rende infondata la censura di mancata comunicazione

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato nel decreto di fissazione come norma rilevante per la procedura esecutiva/camerale, contribuendo a definire l'oggetto della trattazione

Massime di principio

  • In sede di esecuzione il decreto di fissazione dell'udienza può essere sintetico: è sufficiente l'indicazione dell'oggetto o il richiamo ad atti noti per garantire il rispetto del contraddittorio
  • La notifica al difensore eletto (anche tramite PEC) vale come notifica al destinatario; contestazioni sulla mancata comunicazione richiedono la prova dell'irregolarità o dell'inesistenza della notifica
  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. si dispone quando è accertata una condanna definitiva per un nuovo delitto entro i termini previsti e può essere pronunciata in sede esecutiva
  • Le censure procedurali che lamentano genericità dell'avviso o mancata comunicazione devono dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa per essere accolte; l'onere di consultare gli atti grava sul difensore quando l'avviso rinvia ad atti già in cancelleria
  • Per opporre efficacemente la nullità o l'invalidità di un provvedimento per vizi di notifica è necessario fornire elementi concreti che smentiscano la registrazione/effettuazione della notifica (es. assenza dell'invio PEC, mancata elezione di domicilio)

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