Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca della sospensione condizionale della pena (pena principale di anno 1, otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) concessa con sentenza del GIP del Tribunale di Milano; la revoca era stata disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen. perché il ricorrente aveva commesso un nuovo delitto entro cinque anni. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo due censure: 1) il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 21/03/2024 indicava un oggetto troppo generico (violazione degli artt. 666, commi 1 e 2 c.p.p.), rendendo impossibile una adeguata strategia difensiva; 2) non sarebbe stato comunicato l'avviso dell'udienza camerale (violazione dell'art. 127, comma 1 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo ritenuto infondato: il decreto di fissazione indicava sufficientemente l'oggetto (esame dell'istanza della Procura generale finalizzata alla revoca della sospensione, con richiamo agli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p.), per cui non è stata violata la garanzia del contraddittorio; richiamati orientamenti che ammettono un'indicazione sintetica purché idonea a informare le parti. Secondo motivo ritenuto inammissibile: l'avviso d'udienza del 21/03/2024 risulta notificato per PEC all'avv. Tiziano Cilli, difensore eletto, il 27/11/2023, pertanto la comunicazione è regolare e non sussiste violazione dell'art. 127 c.p.p. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, primo comma, n. 1
Fornisce la base normativa per la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario commette un nuovo delitto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato; applicata in sede esecutiva per disporre la revoca
art. 666 cod. proc. pen.
art. 666, commi 1 e 2 e richiamo al comma 3
Il decreto di fissazione dell'udienza deve indicare, anche in forma succinta o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'oggetto necessario al rispetto del principio del contraddittorio; non è richiesta l'esposizione dettagliata delle ragioni
art. 127 cod. proc. pen.
La comunicazione dell'avviso d'udienza al difensore eletto, anche mediante PEC, è valida e soddisfa l'obbligo di informazione; prova della notifica rende infondata la censura di mancata comunicazione
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato nel decreto di fissazione come norma rilevante per la procedura esecutiva/camerale, contribuendo a definire l'oggetto della trattazione
Massime di principio
- In sede di esecuzione il decreto di fissazione dell'udienza può essere sintetico: è sufficiente l'indicazione dell'oggetto o il richiamo ad atti noti per garantire il rispetto del contraddittorio
- La notifica al difensore eletto (anche tramite PEC) vale come notifica al destinatario; contestazioni sulla mancata comunicazione richiedono la prova dell'irregolarità o dell'inesistenza della notifica
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. si dispone quando è accertata una condanna definitiva per un nuovo delitto entro i termini previsti e può essere pronunciata in sede esecutiva
- Le censure procedurali che lamentano genericità dell'avviso o mancata comunicazione devono dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa per essere accolte; l'onere di consultare gli atti grava sul difensore quando l'avviso rinvia ad atti già in cancelleria
- Per opporre efficacemente la nullità o l'invalidità di un provvedimento per vizi di notifica è necessario fornire elementi concreti che smentiscano la registrazione/effettuazione della notifica (es. assenza dell'invio PEC, mancata elezione di domicilio)
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