Sentenza n. 12779/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1) della determinazione n. 2426 del 14.12.2022, a firma del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, che ha determinato di approvare l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con l'importo dovuto dalle singole aziende a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015, di cui al documento n. 1 allegato alla presente determinazione; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il decreto ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione dell'elenco delle aziende soggette al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con indicazione degli importi dovuti, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che, in attuazione del meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, aveva individuato le aziende soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e quantificato gli importi dovuti. Sono stati impugnati anche il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti collegati. La ricorrente ha dedotto vizi derivanti dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback, nonché vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha rilevato che la ricorrente aveva versato la quota del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta e che tale adempimento aveva fatto venir meno l'interesse concreto alla definizione dell'impugnazione. Il giudice ha escluso, nella fattispecie, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla novella, poiché non risultavano perfezionati gli adempimenti comunicativi posti dalla legge a carico della Regione o della Provincia autonoma. Le ulteriori questioni di legittimità sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il meccanismo di compartecipazione delle aziende fornitrici al ripiano del superamento del tetto mediante payback.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Prevede che il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingua l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; la mancata realizzazione degli adempimenti comunicativi previsti dalla norma conduce, nel giudizio esaminato, all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché alla cessazione della materia del contendere ex lege.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere integralmente l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta, il pagamento effettuato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi relativi al payback sui dispositivi medici presuppone il perfezionamento degli specifici adempimenti comunicativi posti dalla stessa legge a carico delle Regioni o delle Province autonome; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adempimento volontario del ricorrente alla disciplina sopravvenuta, quando elimina l'utilità concreta di una pronuncia sull'atto impugnato, comporta l'assorbimento delle censure di merito non più rilevanti ai fini della decisione.
- In caso di improcedibilità derivante da una disciplina sopravvenuta e dalla complessità della materia, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
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