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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25000/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rideterminato le pene per cessione continuata di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90. BUNA chiedeva l'ammissione alla messa alla prova, sostenendo che la riqualificazione dei fatti in sede dibattimentale (con esiti assolutori e ridimensionamento quantitativo/qualitativo) rendeva possibile una richiesta tardiva dell'istituto. GJERGJI censurava l'affermazione di responsabilità relativa a una cessione in favore di DELL'AURI, sostenendo che non vi era prova di una cessione diretta né dell'intenzione di cedere a quel soggetto e che le dichiarazioni testimoniali erano inaffidabili.

La decisione

Per GJERGJI Kastriot il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le censure riproducevano questioni già esaminate in grado di merito senza una critica puntuale alla motivazione e si è risolta in una ricostruzione alternativa del fatto, preclusa in cassazione. GJERGJI è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per BUNA Kristo la Cassazione ha invece accolto il motivo relativo alla messa alla prova ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'appello sul punto; la sentenza è stata annullata limitatamente alla questione della messa alla prova e la causa è rimessa, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • DPR 309/90 art. 73, comma 5

    I fatti sono stati qualificati alla luce della cessione continuata di stupefacenti; la riqualificazione in fatto di lieve entità è centrale per valutare l'accesso alla messa alla prova

  • DPR 309/90 art. 73, comma 1

    Richiamato nella discus­sione sulla possibilità di accesso alla messa alla prova quando la contestazione originaria riguardava reati inquadrati al comma 1

  • art. 168-bis c.p.

    Citato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in ricorso (argomento esaminato ma non ulteriormente accolto dalla Corte nella parte relativa a GJERGJI)

  • art. 464-bis c.p.p.

    Norma procedurale invocata con riferimento ai profili di nullità o vizio dell'atto di impugnazione; il Collegio ha ritenuto le censure insufficientemente motivate

  • art. 464-ter c.p.p.

    Richiamata dalla difesa; la Corte ha valutato che i motivi non consentivano una corretta prospettazione di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per imporre al ricorrente GJERGJI il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza: Corte Costituzionale n. 131/2019

    Richiamata come principio che può giustificare una richiesta tardiva di messa alla prova se la riqualificazione in dibattimento ha prodotto una trasformazione sostanziale e non meramente formale degli addebiti

  • Giurisprudenza: Sez. 6 n. 16669 del 26/10/2022 (PG C/Gonzales) e Sez. 6 n. 19673 del 8/4/2021 (Amico)

    Precedenti della Cassazione sul punto: in linea generale la diversa qualificazione giuridica non sempre legittima una richiesta tardiva di messa alla prova, salvo che la riqualificazione comporti un effettivo mutamento del fatto rispetto all'imputazione originaria

Massime di principio

  • La richiesta tardiva di messa alla prova può essere ammessa se la riqualificazione dei fatti in dibattimento ha inciso in modo sostanziale e non meramente formale sulla fattispecie contestata (es. cambiamento di quantità, destinatari, qualificazione delle condotte), alla luce della Corte Costituzionale n. 131/2019 e della giurisprudenza di legittimità.
  • Se la riqualificazione riguarda solo la diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti senza alterazioni quantitative o di destinatari, la richiesta tardiva tende a essere respinta; l'istanza dovrebbe essere proposta in limine litis salvo che emergano elementi di fatto nuovi o trasformativi.
  • In cassazione le censure non possono limitarsi a ripetere la ricostruzione alternativa dei fatti già valutata dai giudici di merito: è necessaria una critica mirata alla motivazione impugnata con riferimenti puntuali alle ragioni di diritto e ai passaggi motivazionali censurati, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Quando la Corte annulla una sentenza soltanto su un punto procedurale (es. messa alla prova) dispone il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio, lasciando impregiudicate le restanti statuizioni di merito.
  • Le dichiarazioni testimoniali, anche se decisive per la ricostruzione in primo grado, possono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione la contestazione della valutazione probatoria è ammessa solo se fondata su errori di diritto o palese illogicità della motivazione.

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