Cassazione Penale, Sentenza n. 7619/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente rafforzati dal "braccialetto elettronico"). Il difensore ha dedotto: (1) violazione di legge e carenza di motivazione perché i giudici avrebbero riproposto solo le argomentazioni del provvedimento originario senza valutare le nuove deduzioni difensive; (2) illogicità della motivazione perché la decisione sarebbe basata su un unico e risalente precedente dell'imputato e non avrebbe indicato elementi concreti che rendano inefficaci presidi alternativi alla detenzione intramuraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo lineare e congruo il rigetto dell'appello cautelare, evidenziando l'assenza di sopravvenienze idonee a rimettere in discussione il giudizio cautelare originario (anche alla luce della condanna in primo grado a 8 anni e 4 mesi). Ha altresì precisato che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari implica, per sua natura, una pronuncia sull'inopportunità dell'uso del "braccialetto elettronico". Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
Rilevanza del principio del giusto processo e dell'esigenza che le decisioni siano adeguatamente motivate; la Corte ha ritenuto rispettato questo requisito nella decisione impugnata.
Codice di Procedura Penale, art. 125, comma 3
Norma relativa al diritto di difesa e alla necessità di considerare le deduzioni difensive: la Corte ha giudicato che le deduzioni fossero state effettivamente valutate e che non vi fossero sopravvenienze tali da mutare il giudizio cautelare.
Codice di Procedura Penale, art. 299
Disciplina sulle misure cautelari in generale; citata nel quadro della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Codice di Procedura Penale, art. 310
Ulteriore riferimento alle norme sulle misure cautelari e sui presupposti per la loro applicazione.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata come fondamento formale dei motivi impugnatori (violazione di legge e vizio di motivazione).
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Richiesto dal dispositivo di sintesi del ricorso; usato per conformare la sintetica esposizione dei motivi.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Codice di Procedura Penale, art. 275-bis
Norma che disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la Corte ha precisato che la dichiarazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari comporta implicitamente l'inopportunità dell'uso del braccialetto.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 (Marsili)
«Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.»
Precedente richiamato per affermare che il rigetto degli arresti domiciliari equivale a dire che il braccialetto elettronico non sarebbe idoneo a garantire le esigenze cautelari.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la condanna a pagare somme a titolo di ammenda a seguito di ricorsi manifestamente infondati; la Corte di Cassazione l'ha richiamata nel valutare l'equo importo da comminare.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Richiama adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; disposto nel dispositivo per le conseguenti formalità.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario allegare e provare sopravvenienze concrete e specifiche che abbiano inciso sulle esigenze cautelari; mere considerazioni generiche (decorso del tempo, attività lavorativa anteriore) sono normalmente insufficienti.
- La Corte valuta la completezza e linearità della motivazione del giudice di merito: se il Tribunale del riesame ha spiegato perché non sussistono sopravvenienze, il ricorso per cassazione basato su presunta carenza motivazionale rischia di essere inammissibile.
- La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari è assorbente rispetto alla questione dell'adozione di strumenti elettronici di controllo: il rigetto degli arresti domiciliari implica implicitamente l'inopportunità dell'uso del braccialetto elettronico.
- Quando si impugna la misura cautelare è utile contestualizzare le condotte contestate e dimostrare l'assenza di pericolosità concreta e attuale (non solo in base alla tipologia del reato o a una condanna pronunziata), fornendo elementi nuovi rispetto al giudizio genetico.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; quindi valutare attentamente le prospettazioni di fatto e di diritto prima di proporre gravami in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7596/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7598/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7599/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7600/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7601/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7602/2022 del 03/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →