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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03211/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto, con motivazione ritenuta congrua, la doglianza relativa alla mancanza di imputabilità o al vizio parziale di mente, dedotti per la prima volta in appello. In sede di legittimità la difesa ha insistito sull'ammissibilità del ricorso, ma la Corte ha rilevato che i motivi si risolvevano in censure di merito non consentite, perché dirette a contestare un accertamento fattuale già compiutamente valutato dal giudice di secondo grado. La Corte di appello aveva infatti escluso il vizio psichico valorizzando l'assenza di documentazione medica e le modalità concrete della condotta, ritenute incompatibili con la tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze prospettate fossero estranee ai limiti del giudizio di legittimità, poiché rivolte a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova sulla imputabilità, già vagliata dalla Corte di appello con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che mirino soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • La deduzione per la prima volta in appello di un vizio di imputabilità o di mente non impone alla Cassazione una nuova valutazione del merito, se il giudice di secondo grado ha già esaminato la questione valorizzando elementi fattuali specifici e coerenti.
  • In mancanza di documentazione medica o di elementi oggettivi idonei a contrastare la ricostruzione del giudice di merito, la valutazione della condotta e delle circostanze concrete può legittimamente fondare l'esclusione del vizio di mente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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