Cassazione Civile, Ordinanza n. 31290/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una controversia su una porzione di terreno e su un fabbricato distrutto da eventi bellici, poi oggetto di più atti di trasferimento e di una successiva scrittura privata di rettifica. Un soggetto aveva acquistato nel 1990 da una venditrice un'area indicata come residuo di fabbricato; pochi mesi dopo era stata predisposta una scrittura privata di rettifica dell'oggetto della vendita, e nel 1994 gli eredi della venditrice avevano confermato quella ricostruzione. In seguito, un terzo affermava di aver acquistato, con atto del 1993, dal precedente possessore, il quale a sua volta aveva rivendicato la disponibilità del bene. Il primo giudizio era stato accolto in favore dell'attore in rivendica, con annullamento dell'atto del 1993 e ordine di restituzione dell'area. In appello la proprietaria acquirente successiva censurava la decisione sostenendo, in sintesi: 1) l'inopponibilità della rettifica del 1994 per effetto dell'ordine delle trascrizioni ex art. 2644 c.c.; 2) la retrodatazione illegittima degli effetti di quella rettifica; 3) l'erroneità del raffronto tra titoli di acquisto e la mancata considerazione di un preteso acquisto per usucapione del dante causa; 4) l'omesso esame del riconoscimento, nell'atto del 1990, dell'altruità del bene rivendicato; 5) l'erronea applicazione della disciplina notarile sulla rettifica, poiché l'atto del 1994 avrebbe introdotto una nuova volontà negoziale e non una mera correzione materiale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame e sulla trascrizione, perché si trattava di doppia conforme e di questioni nuove/non trattate in appello; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla valutazione dei titoli, osservando che il giudice di merito aveva accertato che il precedente disponente non aveva mai acquistato la particella in lite e che non era stata dedotta alcuna usucapione. La censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è stata respinta perché mirava solo a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, respingendo l'appello principale, aveva dichiarato inopponibile all'attore il trasferimento del 1993 e aveva mantenuto fermo l'accertamento della proprietà in capo al ricorrente originario. La Cassazione ha escluso la sindacabilità dei motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme, ha dichiarato nuove e quindi inammissibili le doglianze sull'art. 2644 c.c. e sulla disciplina della rettifica notarile, e ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli e delle prove svolta dai giudici di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale della ricorrente e del controricorrente aderente al ricorso.
Norme richiamate
art. 2644 c.c.
disciplina l'opponibilità ai terzi degli atti trascritti; la Corte rileva che la censura su tale profilo era nuova e comunque non colpiva la ratio della decisione d'appello, che aveva valorizzato una diversa scrittura di rettifica rispetto a quella indicata nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di differenza tra primo e secondo grado, onere non assolto nel caso esaminato.
art. 116 c.p.c.
la doglianza è ammissibile solo se si denuncia la violazione del criterio legale di valutazione della prova; non è consentito censurare in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente non ricorre quando la sentenza d'appello espone un percorso argomentativo lineare e coerente, anche se sintetico.
art. 1158 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'usucapione; la Corte osserva però che l'usucapione non era stata dedotta in fatto né proposta come domanda o eccezione.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere di provare i titoli e la proprietà; i giudici di merito hanno ritenuto assolto l'onere probatorio dall'attore e non provato un valido titolo dei convenuti.
art. 59 L. 16 febbraio 1913, n. 89
invocato contro la validità della rettifica; la Corte non entra nel merito perché la questione è nuova e comunque riferita a una scrittura diversa da quella ritenuta rilevante dalla sentenza impugnata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti decisivi, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la diversità delle rationes decidendi di fatto.
- Una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto non trattati in sentenza non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare non solo di averla dedotta nei gradi di merito, ma anche indicare puntualmente l'atto in cui lo ha fatto.
- In tema di trascrizione, il problema dell'opponibilità degli atti ai terzi deve essere ancorato alla reale individuazione del titolo rilevante e alla sua portata; la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio concreta della decisione impugnata.
- La valutazione dei titoli di acquisto e della prova documentale appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie, salvo violazione del criterio legale di valutazione della prova o motivazione mancante/apparente.
- La deduzione di un acquisto per usucapione richiede una specifica allegazione e, se del caso, una domanda o eccezione idonea: in difetto, il giudice non è tenuto a verificarne d'ufficio i presupposti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o disattende il regime legale di valutazione; non basta lamentare un errato apprezzamento del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31268/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31280/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →