Cassazione Civile, Ordinanza n. 10527/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto in sede amministrativa il rimborso dell’IRPEF asseritamente versata in eccesso per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo di dover applicare al trattamento previdenziale complementare percepito un regime fiscale più favorevole e lamentando il silenzio dell’ufficio e dell’ente previdenziale. Aveva quindi proposto ricorso dinanzi al giudice tributario contro il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la legittimazione passiva dell’ente previdenziale; la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sui rimborsi, sostenendo che la domanda di rimborso era originariamente improponibile e comunque inidonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile, perché non presentata in modo conforme alla normativa e priva degli elementi essenziali; 2) violazione delle norme sul regime fiscale dei trattamenti di previdenza complementare, contestando l’applicabilità alla fattispecie del nuovo regime invocato dalla contribuente; 3) violazione della disciplina di settore, contestando la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla circostanza che la contribuente fosse un’ex dipendente pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la domanda di rimborso priva dei dati essenziali (estremi e importi dei versamenti, ritenute applicate, importi richiesti in restituzione) non è giuridicamente valida e non può fondare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha rilevato che, nel caso concreto, l’istanza e il ricorso erano del tutto generici e non contenevano né i dati necessari né la documentazione delle istanze amministrative richiamate, sicché mancava il presupposto processuale dell’azione. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente secondo dispositivo.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ribadito che l’impugnabilità del silenzio-rifiuto presuppone una domanda di rimborso giuridicamente valida e specifica, idonea a consentire la verifica della fondatezza della pretesa.
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati come norme sul rimborso delle imposte; la Corte li ha utilizzati nel contesto della necessità che l’istanza amministrativa contenga i dati essenziali per poter generare un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 23 d.lgs. n. 252 del 2005
commi quinto, sesto e settimo
Sono stati evocati nei motivi dell’Agenzia per contestare l’applicabilità del nuovo regime fiscale della previdenza complementare, ma la Corte non vi ha fondato la decisione finale per assorbimento.
art. 64, comma secondo, l. 17 maggio 1999, n. 144
Richiamato nel secondo motivo come norma di coordinamento del sistema di previdenza complementare; non decisivo ai fini della decisione finale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
Massime di principio
- La domanda di rimborso fiscale deve contenere gli elementi essenziali necessari a individuare con precisione la pretesa: in mancanza di indicazione degli estremi dei versamenti, degli importi trattenuti e della somma richiesta, essa non è idonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Il vizio originario di genericità/incompletezza della domanda di rimborso non è sanabile mediante successivo deposito documentale, se tale produzione interviene quando il procedimento giudiziario non avrebbe dovuto neppure essere instaurato.
- L’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto costituisce presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando manca il presupposto processuale dell’azione, il giudice di legittimità, se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →