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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10527/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva chiesto in sede amministrativa il rimborso dell’IRPEF asseritamente versata in eccesso per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo di dover applicare al trattamento previdenziale complementare percepito un regime fiscale più favorevole e lamentando il silenzio dell’ufficio e dell’ente previdenziale. Aveva quindi proposto ricorso dinanzi al giudice tributario contro il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la legittimazione passiva dell’ente previdenziale; la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sui rimborsi, sostenendo che la domanda di rimborso era originariamente improponibile e comunque inidonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile, perché non presentata in modo conforme alla normativa e priva degli elementi essenziali; 2) violazione delle norme sul regime fiscale dei trattamenti di previdenza complementare, contestando l’applicabilità alla fattispecie del nuovo regime invocato dalla contribuente; 3) violazione della disciplina di settore, contestando la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla circostanza che la contribuente fosse un’ex dipendente pubblica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la domanda di rimborso priva dei dati essenziali (estremi e importi dei versamenti, ritenute applicate, importi richiesti in restituzione) non è giuridicamente valida e non può fondare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha rilevato che, nel caso concreto, l’istanza e il ricorso erano del tutto generici e non contenevano né i dati necessari né la documentazione delle istanze amministrative richiamate, sicché mancava il presupposto processuale dell’azione. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente secondo dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha ribadito che l’impugnabilità del silenzio-rifiuto presuppone una domanda di rimborso giuridicamente valida e specifica, idonea a consentire la verifica della fondatezza della pretesa.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati come norme sul rimborso delle imposte; la Corte li ha utilizzati nel contesto della necessità che l’istanza amministrativa contenga i dati essenziali per poter generare un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 23 d.lgs. n. 252 del 2005

    commi quinto, sesto e settimo

    Sono stati evocati nei motivi dell’Agenzia per contestare l’applicabilità del nuovo regime fiscale della previdenza complementare, ma la Corte non vi ha fondato la decisione finale per assorbimento.

  • art. 64, comma secondo, l. 17 maggio 1999, n. 144

    Richiamato nel secondo motivo come norma di coordinamento del sistema di previdenza complementare; non decisivo ai fini della decisione finale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso fiscale deve contenere gli elementi essenziali necessari a individuare con precisione la pretesa: in mancanza di indicazione degli estremi dei versamenti, degli importi trattenuti e della somma richiesta, essa non è idonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Il vizio originario di genericità/incompletezza della domanda di rimborso non è sanabile mediante successivo deposito documentale, se tale produzione interviene quando il procedimento giudiziario non avrebbe dovuto neppure essere instaurato.
  • L’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto costituisce presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Quando manca il presupposto processuale dell’azione, il giudice di legittimità, se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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