Cassazione Penale, Sentenza n. 25050/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani nei confronti di una donna per truffa aggravata, indebito uso di titolo di pagamento e appropriazione indebita, in relazione a una vicenda di prelievi indebiti con carta bancomat e successivi versamenti di somme sul conto dell'imputata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva in appello, con vizio di motivazione; (2) nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza sul capo D; (3) violazione degli artt. 81, 493-ter e 646 c.p. per mancata valutazione unitaria dei fatti e per asserito assorbimento dell'appropriazione indebita nell'indebito uso di carta di pagamento; (4) difetto di motivazione e falsa applicazione dell'art. 646 c.p.; (5) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.; (6) erronea applicazione degli artt. 20-bis n. 2 c.p. e 545-bis c.p.p. sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la prova testimoniale richiesta era tardiva e non decisiva, e che comunque il preteso consenso della persona offesa ai prelievi non avrebbe potuto integrare una scriminante, poiché la tutela dell'art. 493-ter c.p. riguarda anche la sicurezza delle transazioni commerciali, bene indisponibile dal privato. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'indebito utilizzo della carta altrui con prelievo di denaro integra il solo reato di cui all'art. 493-ter c.p. e non anche l'appropriazione indebita, perché l'agente non acquisisce il possesso del denaro ma solo una detenzione temporalmente e funzionalmente limitata, incompatibile con l'interversio possessionis. Per effetto di tale qualificazione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di appropriazione indebita, perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al solo reato residuo ex art. 493-ter c.p.; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 606, lett. d ed e, cod. proc. pen.
invocato per censurare la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione
art. 521 cod. proc. pen.
richiamato per dedurre il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza
art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
richiamato quale parametro di deduzione della nullità processuale
art. 81 cod. pen.
invocato dalla difesa nel tentativo di valutare unitariamente le fattispecie
art. 493-ter cod. pen.
ritenuto il solo reato configurabile per l'indebito utilizzo della carta di pagamento altrui con prelievo di denaro
art. 646 cod. pen.
escluso perché il fatto non integra appropriazione indebita, mancando il possesso del denaro da parte dell'agente
art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
richiamato per denunciare violazioni di legge relative alla qualificazione giuridica e alla pena
art. 606, lett. d, cod. proc. pen.
richiamato per il vizio relativo alla prova testimoniale e alla motivazione
art. 61 n. 11 cod. pen.
richiamato come aggravante oggetto di censura nel ricorso
art. 20-bis n. 2 cod. pen.
richiamato dalla difesa con riferimento al trattamento sanzionatorio
art. 545-bis cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa con riferimento alla rideterminazione o al trattamento della pena
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello, subordinata all'incompletezza dell'istruzione e alla necessità di decidere solo dopo integrazione
art. 495, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato come base per il vaglio di ammissibilità e decisività della prova richiesta
art. 190 cod. proc. pen.
evocato per il potere del giudice di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti
art. 493-bis cod. pen.
menzionato nella motivazione in tema di bene giuridico protetto dalla disciplina delle carte di pagamento
art. 493-ter cod. pen.
articolo centrale per la qualificazione del fatto come indebito utilizzo di carta di pagamento
art. 646 cod. pen.
articolo escluso dalla qualificazione del fatto, con annullamento senza rinvio limitatamente a tale reato
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può essere negata quando la prova richiesta sia tardiva, superflua o non decisiva, purché il diniego sia motivato in modo non illogico.
- La dedotta autorizzazione della persona offesa all'uso di una carta di pagamento non vale di per sé come scriminante, perché la tutela penale delle operazioni con carta non protegge solo l'interesse patrimoniale individuale ma anche la sicurezza delle transazioni, bene non liberamente disponibile dal privato.
- L'indebito utilizzo di una carta di pagamento altrui con prelievo di denaro integra il reato specifico previsto per tali condotte e non anche l'appropriazione indebita, poiché l'agente non acquisisce il possesso del denaro ma solo una detenzione limitata nel tempo e nella funzione.
- Per configurare l'appropriazione indebita occorre che l'agente muti la propria relazione materiale con il bene in una vera interversione del possesso; tale requisito non ricorre, in via ordinaria, quando il soggetto si avvantaggi di prelievi effettuati mediante carta altrui senza aver mai conseguito il possesso del denaro.
- Quando una condanna sia fondata su più titoli di reato e uno di essi venga escluso in cassazione, la sentenza può essere annullata senza rinvio limitatamente al reato insussistente, con rinvio al giudice di merito per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio sul residuo illecito.
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