Sentenza n. 3416/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ANNULLAMENTO - del silenzio – rigetto illegittimamente formatosi sulla istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente a mezzo pec in data 11.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; NONCHE’ PER LA DECLARATORIA E L’ACCERTAMENTO della fondatezza della istanza di accesso agli atti dell’11.11.2025 e del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa al procedimento culminato nel divieto prefettizio di detenzione delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi, aveva presentato il 11 novembre 2025 un’istanza di accesso documentale agli atti del procedimento, chiedendo in particolare la documentazione sulle frequentazioni addebitategli, sui rapporti con persone gravate da precedenti di polizia e sul rapporto conflittuale richiamato nel provvedimento prefettizio. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio-rigetto, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna dell’amministrazione agli adempimenti conseguenti.
La decisione
Dopo la costituzione in giudizio, il Ministero ha depositato la documentazione richiesta. Il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto tutti gli atti e ha quindi rappresentato la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’ostensione intervenuta ha eliminato l’interesse alla decisione sull’accesso. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva dato riscontro alla domanda di accesso tardivamente, soltanto nel corso del giudizio. La liquidazione è stata fissata in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ostensione integrale degli atti richiesti nel corso del giudizio elimina l’interesse alla decisione sull’azione avverso il diniego o il silenzio-rigetto in materia di accesso e determina la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: esse possono essere poste a carico dell’amministrazione quando l’accesso sia stato concesso tardivamente, soltanto dopo la proposizione del ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara di avere ottenuto tutti gli atti richiesti, il giudice deve definire il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, anziché pronunciarsi nel merito sulla fondatezza originaria dell’istanza di accesso.
Come è indicizzato
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