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Sentenza

Sentenza n. 6791/2026 - Roma, Sezione 3T

OTTEMPERANZA della sentenza n. 4704/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 17.04.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 22533/2023/LAV, passata in giudicato - CARTA DOCENTE

Giustizia amministrativa202601537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4704/2025, relativa alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4704/2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle spese di lite, mentre la pretesa sostanziale oggetto della pronuncia è rimasta insoddisfatta. Ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione. Il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza civile. La ricorrente ha inoltre rivendicato gli interessi sulle spese di lite e la condanna dell’amministrazione alle penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese di lite, poiché queste erano state pagate, riconoscendo tuttavia la spettanza degli interessi legali decorrenti dalla liquidazione giudiziale fino al pagamento. Ha escluso gli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., ritenendo applicabile, in assenza di un’espressa specificazione nel titolo giudiziale, il solo interesse legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. Per il resto ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l’inadempimento o l’elusione del giudicato, senza integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e l’amministrazione non aveva fornito prova della corretta esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Non sono state applicate penalità di mora, riservandone l’eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    l’interesse legale dovuto è quello di cui all’art. 1284 co. 1 c.c.

    In mancanza di un’espressa specificazione nel titolo giudiziale, sulle somme liquidate a titolo di spese di lite spettano gli interessi legali ordinari dalla liquidazione giudiziale fino al pagamento.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    il Collegio non ritiene ... sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, del codice civile

    Gli interessi maggiorati previsti dalla norma non sono riconoscibili se il titolo giudiziale non li ha espressamente stabiliti.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e l’adempimento dell’obbligo amministrativo di conformarsi al giudicato.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo verifica l’inadempimento o l’elusione del giudicato, senza poter integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione deve fornire chiarimenti e prova della corretta esecuzione del titolo; l’assenza di tali elementi giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all’amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • In assenza di un’espressa previsione nel titolo giudiziale, sulle spese di lite spettano gli interessi legali ordinari di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., ma non quelli previsti dal comma 4 della medesima disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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