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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07993/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva agito per ottenere il pagamento del compenso professionale, pari a euro 169.101,66, asseritamente maturato per attività svolta in esecuzione di un disciplinare di incarico del 25 ottobre 2007, avente ad oggetto il recupero di un credito del consorzio verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non nulla la sentenza di primo grado benché il giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, avesse rimesso la causa sul ruolo per comparizione personale delle parti e per formulare una proposta conciliativa/transattiva, poi non accettata. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto provato l'espletamento dell'incarico sulla base di prove orali e documentali, osservando che il successivo pagamento del Ministero non escludeva l'attività professionale svolta. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 51, 52, 185, 185-bis, 117, 152 e 345 c.p.c., sostenendo che la proposta conciliativa del giudice fosse illegittima dopo la rimessione della causa in decisione e imponesse astensione; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che il pagamento era avvenuto solo dopo il decreto ingiuntivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia sulle eccezioni del consorzio; 4) nullità per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per non corretta valutazione di documenti e testimonianze; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla valutazione di un documento relativo a una proroga dell'incarico; 6) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omesso ed errato esame della domanda subordinata sul conteggio dei compensi. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nessuna norma vieta al giudice di rimettere la causa sul ruolo anche dopo la precisazione delle conclusioni per interrogarne liberamente le parti e formulare una proposta conciliativa, alla luce del favor legislativo per le soluzioni alternative delle controversie; ha inoltre escluso che tale condotta imponga astensione o ricusazione. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, pur evocando formalmente vizi di violazione di legge o nullità, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove; il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato inoltre ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al professionista il compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico di recupero crediti. Ha ritenuto legittima la rimessione della causa sul ruolo da parte del giudice di primo grado, anche dopo la precisazione delle conclusioni, per interrogatorio libero e tentativo conciliativo con proposta transattiva, escludendo sia la nullità della sentenza sia l'obbligo di astensione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi diretti a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, trattandosi di doglianze di merito camuffate da vizi di legittimità e, per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., precluse dalla doppia conforme. Il consorzio è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    La mera formulazione di una proposta conciliativa da parte del giudice non integra causa di astensione o ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    La proposta conciliativa del giudice non determina di per sé un motivo di ricusazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze che investono in realtà la valutazione di merito non integrano un vero vizio di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo il limite del vizio processuale specifico.

  • art. 117 c.p.c.

    Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti in ogni stato e grado del processo per interrogarle liberamente sui fatti di causa.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non risulta centrale nella ratio decidendi della Corte.

  • art. 185 c.p.c.

    Consente il tentativo di conciliazione e il richiamo all'interrogatorio libero; non contiene un divieto di svolgerlo dopo la precisazione delle conclusioni.

  • art. 185-bis c.p.c.

    La proposta transattiva del giudice può essere formulata senza che ciò comporti preclusioni temporali rigide nel processo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è stata ritenuta sostanzialmente diretta a rivalutare il merito, non a denunciare un vero errore sull'onere probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza di merito non era affetta da mancanza di motivazione, avendo esposto l'iter logico e le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per censure processuali e nullità, ma non può essere impiegato per veicolare una critica di merito alla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non è stata ravvisata nelle censure che miravano in realtà alla rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può, anche dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione, rimettere la controversia sul ruolo per interrogatorio libero delle parti e per tentare una conciliazione o formulare una proposta transattiva, poiché il codice di rito non prevede un divieto espresso e il sistema processuale favorisce le soluzioni alternative della lite.
  • La formulazione da parte del giudice di una proposta conciliativa o transattiva non integra di per sé causa di astensione o ricusazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità processuali o omessa pronuncia in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è resa in doppia conforme.
  • La motivazione è sufficiente quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico e le risultanze probatorie poste a base della decisione; non è sindacabile in cassazione la mera diversa lettura del materiale istruttorio proposta dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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