Sentenza del 17/03/2017 n. 6919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA, nonché le sanzioni, contestando il recupero di ricavi non dichiarati, l'indeducibilità di costi per servizi ritenuti non di competenza dell'esercizio 2004 e l'applicazione dell'IVA e delle sanzioni sulle fatture relative al distacco di personale. In Cassazione ha denunciato errori di fatto, omessa motivazione e violazioni processuali, sostenendo inoltre che la documentazione prodotta in appello fosse utilizzabile e che l'IVA non fosse dovuta in caso di mero rimborso dei costi del personale distaccato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché l'eventuale errata percezione della sede di produzione dei documenti costituiva errore revocatorio, da far valere con il rimedio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; inoltre, le contestazioni sulla mancata esibizione dei documenti non erano autosufficienti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formalmente prospettati come vizi di motivazione o omesso esame, ma sostanzialmente diretti a denunciare violazioni di legge, che avrebbero dovuto essere dedotte ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 5.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, commi 3 e 4
"non può tenersi conto" della documentazione non esibita o non trasmessa all'ufficio nei termini previsti
La documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria e non prodotta durante la verifica o nel giudizio di primo grado può essere inutilizzabile, quando ricorra una condotta volta a impedire o ostacolare il controllo fiscale. La censura relativa all'errata ricostruzione della sede di produzione dei documenti può integrare un errore revocatorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85
La norma è stata richiamata in relazione al recupero a tassazione di ricavi non dichiarati; la decisione sfavorevole è rimasta ferma per l'inammissibilità delle censure proposte.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1
Ribadisce il criterio della competenza fiscale dei componenti reddituali. La contestazione della contribuente, diretta a sostenere che lo storno non avesse inciso sull'esercizio 2004, costituiva in realtà una questione di violazione di legge e avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 23
Le disposizioni sono state richiamate con riferimento alla maggiore IVA e alle fatture relative al distacco del personale. La Corte non ha esaminato nel merito la debenza dell'imposta, poiché le relative censure sono state dichiarate inammissibili per errata qualificazione del vizio denunciato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Occorre distinguere correttamente tra violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Non è ammissibile dedurre come vizio motivazionale una questione che riguarda in realtà l'interpretazione o l'applicazione di una norma.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Una motivazione giuridica insufficiente o errata non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è comunque conforme a diritto.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
L'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, consistente in una falsa percezione del contenuto processuale, deve essere fatto valere con revocazione e non mediante ricorso per cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il contribuente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria deve essere prodotta tempestivamente durante la verifica o, comunque, già nel giudizio di primo grado; la produzione tardiva può comportarne l'inutilizzabilità.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: una questione interpretativa o applicativa di legge va proposta come violazione di legge, non come omessa o insufficiente motivazione.
- L'errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti o della sede in cui un documento è stato prodotto può costituire errore revocatorio, da far valere con la revocazione e non con il ricorso per cassazione.
- Le censure devono essere autosufficienti: chi ricorre deve indicare se e come la questione sia stata già proposta nei precedenti gradi di giudizio, evitando di introdurre per la prima volta in Cassazione nuovi fatti o argomenti.
- La Corte di cassazione può respingere il ricorso senza esaminare il merito fiscale quando i motivi siano processualmente inammissibili o formulati con il parametro normativo errato.
- Il criterio della competenza impone di imputare costi e ricavi all'esercizio cui si riferiscono, salvo specifiche deroghe previste dalla legge; la mera irrilevanza economica dello storno non determina automaticamente una deroga.
- In caso di soccombenza nel giudizio di legittimità, il contribuente può essere condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
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