Sentenza n. 3140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di idoneità al conseguimento delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale
Esito
Favorevole al resistente (candidata abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva impugnato il diniego di idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia. Il TAR Lazio aveva accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che il giudizio della prima commissione era incompleto, non adeguatamente rapportato ai parametri normativi, contraddittorio e arbitrario rispetto sia ai giudizi individuali positivi dei commissari sia alle valutazioni dei singoli lavori. In particolare, il TAR aveva ravvisato una contraddizione intrinseca tra le premesse valutative e l’esito negativo, poiché le espressioni critiche utilizzate dalla commissione apparivano sporadiche e contraddette dal tenore complessivamente lusinghiero delle motivazioni. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che i giudizi originari fossero congruamente motivati e dessero conto delle lacune qualitative e del carattere meramente didascalico delle pubblicazioni. Nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado, una nuova commissione ministeriale ha rivalutato le pubblicazioni e riconosciuto l’idoneità della candidata. La difesa della candidata ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il Ministero si è opposto, sostenendo che la nuova valutazione fosse stata resa soltanto in esecuzione della sentenza appellata e ribadendo la correttezza del giudizio originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova commissione, appositamente nominata dal medesimo Ministero per rinnovare la valutazione, aveva riconosciuto l’idoneità della candidata con un giudizio motivato, la cui logicità e appropriatezza non erano contestate dal Ministero. Secondo il Collegio, tale nuova valutazione, adottata in esecuzione di una sentenza non sospesa e in assenza di una clausola di salvezza dell’appello pendente, si è sostituita stabilmente e irreversibilmente al precedente giudizio negativo, innovando il quadro giuridico della controversia. La rinnovata valutazione ha inoltre reso plausibile l’erroneità del primo giudizio, già ritenuto dal TAR non adeguatamente motivato, pur restando ferma la discrezionalità tecnica della commissione nella valutazione dell’elevata qualificazione richiesta. Eventuali interventi successivi sulla nuova idoneità sarebbero possibili soltanto nei limiti dell’autotutela e sulla base di una motivazione specifica. Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura della pronuncia e della peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
I principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione rilevano anche nella rinnovazione della valutazione della candidata e nella stabilizzazione degli effetti della nuova favorevole valutazione.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di una sentenza di primo grado non sospesa, l’amministrazione rinnova il procedimento e adotta un nuovo provvedimento favorevole che sostituisce quello precedente, l’adozione del nuovo atto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’appello contro la sentenza, se il nuovo assetto non contiene una clausola di salvezza dell’impugnazione pendente.
- La rinnovata valutazione favorevole adottata da una commissione appositamente nominata per verificare e superare le criticità del precedente giudizio si sostituisce al precedente esito negativo quando l’amministrazione non contesta la logicità e l’appropriatezza della nuova valutazione e non mantiene espressamente riservati gli effetti dell’appello.
- La rinnovazione del procedimento non elimina la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ma l’adozione di un nuovo giudizio favorevole da parte di un organo ugualmente titolato può costituire un elemento fattuale idoneo a evidenziare la plausibile erroneità del precedente giudizio, soprattutto quando quest’ultimo sia stato ritenuto perplesso o insufficientemente motivato.
- Una nuova valutazione favorevole ormai stabilmente inserita nel quadro giuridico della posizione del privato può essere rimossa soltanto attraverso un motivato esercizio dei poteri di autotutela nei limiti previsti dalla legge.
- La sopravvenuta carenza di interesse all’appello ricorre quando l’atto amministrativo adottato nelle more rende non più utile una pronuncia sulla legittimità della sentenza impugnata e sul precedente provvedimento, per effetto della definitiva sostituzione di quest’ultimo nel quadro giuridico della fattispecie.
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