Sentenza n. 3830/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1738 del 31 ottobre 2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento per il trasferimento presso il Comando Operativo Aeronavale di Grottaglie, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, disposto in seguito alla soppressione della Brigata Isole Tremiti; in appello era impugnata la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 1738 del 31 ottobre 2022, che aveva respinto la domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante chiedeva l’accertamento del diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 per il trasferimento conseguente alla soppressione della Brigata Isole Tremiti. Con un unico motivo articolato denunciava l’erroneità in fatto e in diritto della sentenza, carenza motivazionale, contraddittorietà e irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001 e violazione del giusto procedimento. Sosteneva che il trasferimento dovesse qualificarsi come d’ufficio, poiché determinato dalla soppressione della sede e dalle esigenze organizzative dell’Amministrazione; la scelta della sede e la presentazione di un’istanza sarebbero state sollecitate e sostanzialmente imposte dall’Amministrazione, senza trasformare il trasferimento in uno disposto per esigenze personali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e dichiarando il diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001. Ha ritenuto decisiva la causa del trasferimento: la soppressione della Brigata e la conseguente necessaria ricollocazione del personale perseguivano in via prioritaria l’interesse organizzativo pubblico, non esigenze personali o familiari del militare. La procedura con cui l’Amministrazione aveva sollecitato le domande e consentito di indicare sedi gradite non mutava la natura d’ufficio del trasferimento, né rilevava che l’istanza fosse stata formalmente presentata o che le preferenze personali avessero trovato occasionale soddisfazione. Tale condotta era coerente con gli obblighi di esecuzione secondo buona fede. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 4.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado e deve essere dichiarato il diritto dell’appuntato scelto della Guardia di Finanza, sig. Carlo Esposito, a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, in relazione al trasferimento de quo.
L’indennità spetta quando il trasferimento del militare, pur formalizzato su sua istanza e con indicazione di una sede gradita, è causato in via prioritaria da una riorganizzazione dell’Amministrazione e dalla necessaria ricollocazione del personale.
Massime di principio
- La qualificazione di un trasferimento come d’autorità, ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, dipende dalla causa sostanziale del mutamento di sede: è d’autorità quando il trasferimento è disposto per perseguire prioritariamente l’interesse dell’Amministrazione, anziché per soddisfare esigenze personali o familiari del militare.
- La natura d’autorità del trasferimento e il conseguente diritto all’indennità non vengono meno perché, in occasione della soppressione o riorganizzazione di una sede, l’Amministrazione solleciti il personale a presentare istanze o a indicare sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l’accoglimento, se il trasferimento resta conseguenza necessaria delle esigenze organizzative pubbliche.
- La presentazione formale di una domanda e l’eventuale soddisfazione occasionale di preferenze personali non sono decisive per qualificare il trasferimento: occorre individuare la causa determinante del movimento del personale.
- La sollecitazione delle istanze di trasferimento per favorire una ricollocazione più favorevole agli interessati può costituire attuazione dei normali obblighi di esecuzione secondo buona fede e non trasforma, di per sé, in trasferimento a domanda un trasferimento originato da esigenze organizzative dell’Amministrazione.
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